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CCNL Funzioni locali 2025/2027: molte le novità in arrivo per gli enti del comparto

Sono davvero numerose le novità contenute nella preintesa per il rinnovo del CCNL Funzioni locali 2025-2027 firmata quest’oggi dall’ARAN e da tutte le sigle sindacali rappresentative.

Tra queste, tuttavia, vale la pena citarne in particolare due: l’ampliamento delle risorse disponibili per finanziare le Elevate Qualificazioni e la nuova disciplina del trattamento economico da riconoscere ai dipendenti nei giorni di ferie.

Per quanto riguarda in particolare il primo punto, l’ipotesi di accordo consente agli enti di destinare al finanziamento del salario accessorio delle EQ (caratterizzate da una retribuzione di posizione compresa fra i 5mila e i 22mila euro annui) fino al 10% delle capacità assunzionali non utilizzate.

Resta inteso, ovviamente, che il risparmio finanziario utilizzato a questi fini debba essere reale e non fittizio, come palesato dalla relativa richiesta di asseverazione da parte degli organi di controllo.

La clausola contrattuale in esame parla poi espressamente di “risparmi permanenti”, per cui gli solo i risparmi derivanti dalla rinuncia (e non anche dal differimento) degli spazi assunzionali legittimamente utilizzabili dalle singole amministrazioni potranno essere destinati all’incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni.

Con riferimento al secondo punto, invece, si prevede il riconoscimento anche nei giorni di ferie di talune indennità legate a particolari condizioni operative, come, ad esempio, l’indennità di turno.

In base alla clausola contrattuale, infatti, durante il periodo di ferie, in aggiunta all’ordinario trattamento economico, “spetta anche una indennità giornaliera – commisurata, per ciascun dipendente, all’indennità di turno di cui all’art. 25 del CCNL 23.02.2026, all’indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL 23.02.2026 e all’indennità condizioni lavoro di cui all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022 complessivamente percepite nel corso dell’anno solare che precede la fruizione delle ferie – calcolata come segue: indennità complessivamente percepite dal dipendente nell’anno solare diviso per 12 e diviso per 26”.

Parliamo perciò di un compenso che viene determinato sulla base di quanto percepito mediamente a tale titolo nell’anno precedente.

Detta indennità, precisa tuttavia la norma, “verrà corrisposta solo nel caso in cui il valore calcolato ai sensi del precedente periodo risulti almeno pari ad euro 3”.

Ciò, del resto, è assolutamente coerente con la più recente giurisprudenza della Cassazione, la quale ha precisato che occorre anche valutare, caso per caso e sulla base di riscontri oggettivi, se la mancata corresponsione di una determinata voce retributiva determini uno scostamento di entità tale da poter concretamente indurre il lavoratore a non fruire delle ferie (si veda l’ordinanza n. 18529/2026).

Vale la pena in ogni caso rammentare che l’accordo sottoscritto in data odierna è solo un’ipotesi di contratto e che pertanto le previsioni ivi contenute resteranno improduttive di effetti giuridici fino alla sottoscrizione definitiva del CCNL, che avverrà solo al termine di un complesso iter procedurale di controllo e alla conseguente autorizzazione governativa alla firma.

Tags: Elevate Qualificazioni, Ferie, Funzioni Locali