È stata diffusa in data odierna la Circolare prefettizia n. 11400 del 02/04/2026, con la quale si forniscono le prime indicazioni applicative sulle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26 GU n.49 del 28 febbraio 2026) in materia di vicesegretari.
La nuova disciplina contenuta nell’art. 2, commi 6-bis e 6-ter, del D.L. 200/2025, precisa la Circolare, ricalca, sia pure con taluni elementi differenziali, quella di cui all’art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019.
La più rilevante differenza rispetto alla disciplina previgente è quella che la normativa più recente si applica esclusivamente ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
Peraltro, poiché gli incarichi di vicesegretario conferiti ai sensi dell’art. 16-ter del D.L. 162/2019 restano disciplinati dalla relativa normativa, si precisa che il ricorso all’istituto di cui all’art. 2, commi 6-bis e 6-ter, del D.L. 200/2025 presuppone l’autonoma sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla nuova disposizione e non può tradursi nella mera prosecuzione del precedente incarico, con esclusione, pertanto, di ogni forma automatica di prorogatio.
Ricorrono, invece, ai fini dell’applicabilità del nuovo istituto, le medesime condizioni procedurali in precedenza previste, ovvero:
a) la sede di segreteria deve risultate vacante;
b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare deve essere andata deserta;
c) non risulta possibile assegnare un segretario reggente, anche a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.
Pertanto, in presenza di tali presupposti, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell’ente di appartenenza e consenso dell’interessato. I relativi incarichi possono essere conferiti fino al 31 dicembre 2026 e avere una durata comunque non superiore a dodici mesi complessivi.
Il sindaco, inoltre, è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni. Resta salva, in ogni momento, la possibilità, per il Ministero dell’Interno, di assegnare un segretario reggente, anche a scavalco.
Il Ministero ricorda poi che le disposizioni sopra richiamate si applicano anche nel caso in cui il comune, avente i requisiti indicati, stipuli o abbia in corso una convenzione per l’ufficio di segreteria avente una popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
I vicesegretari incaricati dovranno, infine, assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nelle more della definizione di tali modalità, gli incarichi potranno comunque essere conferiti e autorizzati ai sensi della disposizione in esame.
Da ultimo, si precisa che, stante la diversità tra i due istituti e poiché la nuova disposizione non prevede esenzioni, lo svolgimento del percorso formativo deve considerarsi comunque dovuto anche da parte di chi abbia, eventualmente, già partecipato ad analoghi percorsi formativi in occasione di precedenti conferimenti delle funzioni ai sensi dell’art. 16-ter del D.L. 162/2019.
