Via libera al prolungamento fino al 31 dicembre 2026 della possibilità per i piccoli comuni privi del segretario comunale (le cui procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte) di conferire temporaneamente l’incarico di vicesegretario “reggente” ad un funzionario di ruolo con una anzianità servizio di almeno due anni presso un ente locale e in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al concorso per l’iscrizione all’albo dei segretari.
La modifica è arrivata con un emendamento al Milleproroghe approvato ieri dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.
Non si tratta, tuttavia, di una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, bensì di una disposizione che disciplina ex novo la fattispecie, tanto è vero che la nuova normativa ammette l’esercizio di questa facoltà nei soli comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, mentre quella precedente trovava applicazione in tutti gli enti con una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che avevano stipulato una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti.
Questo il testo dell’emendamento approvato dalle Commissioni:
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell’ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell’interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l’ufficio di segreteria avente una popolazione complessiva non superiore a 3.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.
