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La scelta della modalità di gestione deve essere coerente con le caratteristiche del servizio pubblico locale

In una serie di pareri analoghi resi ad enti locali abruzzesi (da AS2121 ad AS2128), recentemente pubblicati sul Bollettino n. 49/2025, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nell’evidenziare l’impossibilità di ricorrere all’azienda speciale per la gestione degli impianti e dello smaltimento rifiuti ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 del D. Lgs. 201/2022, offre un’interessante interpretazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dal medesimo articolo 14.

Di fatto, secondo l’Antitrust, per i servizi “a carattere industriale” (quali quelli rientranti nei c.d. servizi a rete) è preclusa una gestione in economia o tramite azienda speciale in quanto gli stessi “necessitano di investimenti infrastrutturali per rispondere a standard tecnici e qualitativi in continua evoluzione, nonché di un’organizzazione strutturata per garantire i bisogni dell’utenza”; al contrario, “i servizi non a rete, oltre a presentare dimensioni tendenzialmente più modeste e una minore esigenza infrastrutturale, tali da rendere più conveniente la gestione da parte dell’ente locale, si caratterizzano anche per essere finalizzati alla soddisfazione di diritti sociali e bisogni primari della persona scarsamente standardizzati e piuttosto legati al territorio di riferimento, circostanza che rende del tutto ammissibile un diretto coinvolgimento dell’amministrazione locale (mediante azienda speciale o gestione in economia)”.

L’Autorità sostiene il proprio orientamento in merito alle diverse caratteristiche dei servizi pubblici locali, anche con una nota di precisazione riferita all’impatto ed alle finalità del D. Lgs. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che riportiamo di seguito “Se, da un lato, tale quadro normativo dà attuazione al criterio dettato dal legislatore delegato, di “definizione della disciplina relativa alla gestione e all’organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l’efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato” (articolo 8, comma 2, lettera b), della legge n. 118/2022), dall’altro lato descrive anche la naturale evoluzione che l’utilizzo dei diversi modelli organizzativi dei servizi pubblici locali ha conosciuto nel tempo. Si è infatti registrata una progressiva marginalizzazione dei modelli che prevedono un diretto coinvolgimento dell’organizzazione comunale, come la gestione mediante azienda speciale (e la gestione in economia), in quanto tali modelli hanno storicamente incontrato difficoltà sia dal punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria della gestione, sia della qualità delle prestazioni rese all’utenza (avendo le vicende dell’azienda speciale un peso diretto sul bilancio dell’ente e creando, di conseguenza, scarsi incentivi a una gestione ispirata a criteri di efficienza e a elevati standard qualitativi)”.

Tags: Azienda speciale, SPL a rete