Con deliberazione n. 222/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha ritenuto possibile procedere all’individuazione tardiva dei dipendenti beneficiari dell’incentivo alle funzioni tecniche mediante apposito atto che accerti successivamente all’avvio della procedura di gare le specifiche attività e funzioni tecniche svolte da ciascuno di essi nell’ambito della procedura medesima.
Sul piano letterale, ricorda infatti la Sezione, l’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che l’incentivo “è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo”. La formula riprende quella precedente, ove valorizzava il “previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti” (art. 113, comma 3, quarto periodo, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
È evidente, dunque, che la disposizione non àncora l’individuazione in esame a specifiche sequenze e/o scadenze temporali. Del resto, quando il legislatore ha inteso operare tali correlazioni, lo ha detto espressamente: si veda l’art. 114, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., che imponeva per esplicito la nomina del direttore dei lavori “prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento”; si veda, più in generale, l’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 che, parimenti, colloca l’adozione della delibera a contrarre espressamente “prima dell’avvio delle procedure di affidamento”.
Perciò, ai fini dell’erogazione dell’incentivo rileva soltanto il riscontro qualificato dell’effettivo espletamento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti destinatari dell’incentivo. Per tali ragioni, essi possono essere individuati dopo l’avvio della procedura di gara con determinazione a contrarre, mediante apposito atto che accerti successivamente le specifiche attività e funzioni tecniche svolte nell’ambito della procedura (in senso conforme, Corte dei conti, Sez. Campania, deliberazione n. 21/2022/PAR, cit.).
Tale previsione è correlata al generale principio di effettività, sancito dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”. Ad esso può accostarsi, in senso lato, il principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36, comma 1, Cost.) e del corrispettivo (art. 2225 c.c.).
Naturalmente, però, in conformità alla ratio dell’istituto, debbono sussistere a monte gli ulteriori presupposti di legge per l’erogazione declinati dall’art. 45 d.lgs. n. 36/2023 (si veda, da ultimo, sempre il precedente della Sezione, deliberazione n. 14/2025/PAR; sez. controllo Campania, deliberazione n. 216/2025/PAR; più in generale, ANAC, parere 3660 dell’11 ottobre 2023) e da altre normative implicate. Sotto quest’ultimo profilo, rileva l’art. 1, comma 10, lett. b), l. 6 novembre 2012, n. 190, il cui riferimento agli incarichi negli uffici preposti, ai fini degli obblighi di rotazione, è riconducibile per la sua specificità anche a quelli in esame: del resto, parla di incarichi in senso generale l’art. 53, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ne consegue, a giudizio della Corte, che l’individuazione successiva è ammissibile a condizione che rispetti le disposizioni interne sulla rotazione (art. 1, comma 5, lett. b), l. n. 190/2012). In altri termini, i beneficiari degli incentivi tecnici possono essere individuati dopo l’avvio della procedura di evidenza pubblica, purché la rotazione (ove regolamentata) risulti attuata anche in assenza di individuazione preventiva dei beneficiari stessi.
