Le somme di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n.265, rimborsate all’Amministrazione comunale da parte dell’Amministrazione finanziaria per l’esecuzione di notificazioni per proprio conto – dunque, etero-finanziate – e destinate a confluire nel trattamento accessorio dei messi comunali ai sensi dell’articolo 54 del CCNL del 14.09.2000, non sono assoggettabili al tetto per il salario accessorio del personale dipendente previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, poiché costituiscono etero-finanziamenti, che, in ragione della loro provenienza esterna rispetto all’ente beneficiario, non possono incidere sugli equilibri di bilancio.
Le somme medesime possono altresì ritenersi escluse dal tetto per la spesa complessiva del personale previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n .296/2006 laddove vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e vi sia correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale.
Queste stesse some, però, devono ritenersi assoggettate ai limiti e ai parametri per la capacità assunzionale degli enti locali previsti dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relative disposizioni attuative, fermo restando che il requisito relativo al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione è da ritenersi soddisfatto, trattandosi di somme etero-finanziate da parte dello Stato.
È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna con deliberazione n. 254/2025/PAR.
