Con la recente deliberazione n. 403/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ribadito che i proventi da sanzioni stradali destinati a misure assistenziali e previdenziali per il personale di Polizia Locale possono ritenersi esclusi dal limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, stante il tenore letterale della disposizione escludente contenuta nel comma 124 dell’art. 1 della legge 207/2024, per cui sono “fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.
Ciò detto, precisa la Sezione, si tratta pur sempre per l’ente locale di spesa destinata al personale, per cui la stessa non può non essere assoggettata ai vincoli di contenimento imposti dalla legge finanziaria del 2007.
In proposito, infatti, la giurisprudenza contabile ha costantemente ribadito l’impossibilità di derogare ai suddetti limiti di spesa (ex legge n. 296/2006), a meno di una esplicita volontà del legislatore (tra gli altri Sezione Lombardia n. 253/2024/PAR, Sezione Veneto n. 24/2025/PAR).
In conclusione, la destinazione di una quota delle sanzioni amministrative del Codice della strada al personale dell’ente addetto alla sicurezza stradale, istituita da una norma apposita che non prevede (e da cui non deriva) una esplicita sottrazione al vincolo di finanza pubblica, deve ritenersi assoggettata ai vincoli della spesa del personale.
