Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di operare un contenimento della spesa, è consentito attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, a condizione che le relative disposizioni organizzative siano contenute nello statuto o in un regolamento motivato che ridisegni l’assetto interno dell’ente e che manchino figure professionali, titolari di incarichi di elevata qualificazione, con competenze idonee all’esercizio della funzione oggetto di attribuzione.
È quanto precisato dal Ministero dell’Interno in un recente parere del 6 novembre 2025.
Il Viminale ricorda infatti che, come asserito dal Tribunale Amministrativo della Liguria, la disposizione di cui all’articolo 53, comma 23, della legge n. 388/2000, “fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all’art.14 disp prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art.42 TUOEL) o della giunta (articolo 48 comma 3 TUOEL, relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)” (Cfr. TAR Liguria – Genova, Sez. I, Sent. 31 marzo 2021, n.284).
Ad analoga conclusione è giunto poi più recentemente anche il Consiglio di Stato, il quale ha sottolineato che “l’art.53, comma 23, della L. n.388 del 2000, e s.m.i., non è immediatamente precettivo, richiedendo che gli enti locali ne recepiscano il contenuto nell’ambito di “disposizioni regolamentari organizzative interne” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 27 gennaio 2022, n.1860).
La Corte dei Conti, invece, con delibera n. 5/2018, nel ribadire la facoltà dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di poter affidare la responsabilità degli uffici e dei servizi ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, pone la condizione che “ciò avvenga con un regolamento motivato dell’Ente che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio” (Cfr. Corte dei Conti Lazio, Sez. contr., Delibera 16 marzo 2018, n.5).
Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, si potrebbero dunque manifestare tre diverse alternative. La prima è quella di procedere con la nomina di dipendenti dell’ente locale, in conformità con le disposizioni contrattuali che disciplinano la materia; la seconda è quella di attribuire funzioni gestionali al segretario comunale, come previsto dal dall’art.97, comma 4, lettera d) del TUOEL, infine, da ultimo, assegnare le funzioni di gestione ai componenti dell’organo esecutivo (previa adozione di apposite disposizioni regolamentari o statutarie).
Ciò posto, il Ministero, in pregressi pareri, ha precisato che: “l’art.15 del CCNL 22.1.2004 ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Alla luce delle citate disposizioni, appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Conseguentemente, pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l’art.53, comma 23, della legge 388/2000 il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell’ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa. Peraltro, all’applicazione della disposizione in commento non osta il fatto che la stessa venga utilizzata per un solo settore di attività, tenuto conto che l’ente gode di ampia autonomia nelle proprie scelte organizzative” (Ministero dell’Interno, Parere del 18 dicembre 2014).
La nuova disciplina riguardante gli incarichi di Elevata Qualificazione, interamente sostitutiva della precedente che viene di conseguenza disapplicata (art.21, CCNL 16.11.22), presenta pochi elementi di novità rispetto a quella riguardante le posizioni organizzative. Nondimeno, il presupposto della “necessarietà” di cui all’art. 53, comma 23, della legge n.388/2000 impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di assenza nell’organico dell’ente locale di figure capaci di assolvere alla funzione e qualora non si possa porre rimedio a detta mancanza a parità di spesa per l’amministrazione locale.
Tanto premesso, l’indagine da compiere deve dunque svolgersi su due piani, di cui il primo volto ad appurare se l’attribuzione in capo ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità di uffici e servizi sia avvenuta in funzione di una previsione statutaria o regolamentare.
In secondo piano è necessario comprovare che il suddetto operato sia stato motivato da un effettivo contenimento della spesa e dalla mancanza di figure professionali titolari di incarichi di elevata qualificazione con competenze idonee all’esercizio della funzione oggetto di attribuzione.
Per quanto sopra rappresentato, la causa addotta di “elevato carico di lavoro” dei titolari di incarichi di elevata qualificazione, non associata ad alcun riferimento riguardo alla carenza di competenze specifiche richieste per l’esercizio della funzione, sembra non supportare con adeguata motivazione la scelta di attribuire gli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e quello di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad assessori componenti la giunta, in attesa della nomina del Segretario comunale.
