Con l’ordinanza n. 24653 del 5 settembre 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale a esperienze “di lavoro” purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura».
Invero, precisa la Corte, l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede come autonomo titolo di legittimazione agli incarichi quello di «una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile (…) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza».
L’esperienza maturata in questo caso non è perciò quella maturata in ambito dirigenziale, ma in generale quella svolta presso la P.A. di riferimento, se ritenuta idonea, come reso evidente dal generico riferimento alle esperienze «di lavoro».