È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 18 luglio 2025, n. 106, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche».
L’obiettivo del provvedimento, che entrerà in vigore il 9 agosto 2025, è rafforzare in modo strutturato la tutela dei lavoratori colpiti da patologie gravi e durature, con particolare attenzione all’equilibrio tra esigenze di cura e mantenimento della posizione lavorativa.
L’articolo 1, in particolare, riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il periodo di congedo in esame non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il lavoratore può riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono tuttavia fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Le suddette malattie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo di tali condizioni, infine, possono essere usati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
L’articolo 2, invece, riconosce, a decorre dal 1° gennaio 2026, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tali permessi, che spettano anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto da una delle suddette patologie, comporta il riconoscimento di un’indennità economica, determinata nella misura e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di malattia, nonché della contribuzione figurativa.
Si specifica altresì che per le ore di permesso aggiuntive in oggetto si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.