Pur ammettendo che l’amministrazione possa legittimamente riservarsi il potere di modificare in seguito i posti disponibili da coprire con le progressioni verticali (“in quanto condizionate da una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno”), non possono tuttavia nutrirsi dubbi sul fatto che tale facoltà debba essere esercitata in un momento antecedente la scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa.
È quanto affermato dal T.A.R. della Campania – sezione terza della sede distaccata di Salerno – nella sentenza 785 del 24 aprile 2025.
I principi a cui occorre fare principalmente riferimento nel caso di specie sono infatti quelli della certezza giuridica e dell’affidamento, violati, nella vicenda che ci occupa, dall’aver l’amministrazione provinciale, con vari revirement, operato continui interventi di correzione nella programmazione e copertura del fabbisogno, rivedendo le proprie determinazioni, più volte e con valutazioni che a quest’organo giudicante risultano contraddittorie, alla luce di asserite sopravvenienze fattuali (l’assunzione di un funzionario di categoria D in regime di comando, proveniente da altra amministrazione e a cui l’amministrazione provinciale non avrebbe voluto/potuto rinunciare in quanto fondamentale nel proprio organico) – non comprensibili neppure in considerazione della tempistica occorrente e della natura dinamica tipica di un processo assunzionale e di gestione del personale.
Né, in contrario, convince, la controdeduzione incentrata sull’assunto che con l’inoltro della domanda di partecipazione l’aspirante avrebbe accettato tale riserva di jus variandi.
Invero, laddove pure si ammetta la legittimità dell’inclusione nella lex specialis di una simile facoltà di rivisitazione e modifica in corrispondenza con le esigenze di fatto intervenute (che sostanzialmente riproduce quoad effectum una revoca parziale della procedura con riferimento al numero di posti da coprire), non potrebbe negarsi che tale facoltà non possa essere sine die, con esercizio consentito in epoca addirittura coeva o successiva all’approvazione della graduatoria, dovendosi concludere che la stessa debba essere esercitata in un momento necessariamente precedente la scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.
Peraltro, precisano i Giudici, questo modus operandi offre il fianco all’insinuazione del dubbio circa l’imparzialità ed il rispetto della par condicio competitorum, sottraendosi, peraltro, a qualsiasi possibilità di controllo.