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Vincolo di destinazione CDS: non è la natura della spesa a definirne il rispetto ma la specifica finalità

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 85/2020 si è espressa in merito al rispetto del vincolo di destinazione delle entrate da CDS così come previsto dal DLgs. 285/92 art. 208.
Analizzando il quesito posto da un Comune che si è interrogato sulla possibilità di ampliare le tipologie di spesa finanziabili con le entrate da sanzioni CDS rispetto a quanto previsto ai commi 4 e 5 del citato articolo 208 del nuovo Codice della Strada i magistrati contabili hanno specificato quanto segue.
“Secondo il richiamato parere, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, “Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito ‘anche’ mediante gli acquisti di che trattasi [automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale]. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo”.
Non risulta, dunque, di per sé decisiva, per il rispetto del vincolo di destinazione, la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto. Si tratta, peraltro, di un orientamento da ultimo confermato dalla Sezione con deliberazione 447/2019/PAR del 18 dicembre 2019.
In questo quadro spetterà al Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b).
2.2. Le medesime conclusioni possono essere estese anche al secondo quesito, formulato in relazione al comma 4, lettera c), ma più propriamente riferito al “potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale” contemplato dal comma 5-bis.
Su analoga questione si è recentemente pronunciata la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con deliberazione n. 3/2019/PAR del 21 gennaio 2019. Interpellata sull’interpretazione sia dell’art. 208, sia delle disposizioni “speciali” dell’art. 142 del codice della strada, in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità accertati mediante apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza, la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna si è espressa sulla possibilità di finanziare con i suddetti proventi la realizzazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza destinati anche al controllo e alla sicurezza stradale.
La richiamata deliberazione ha sostenuto, in estrema sintesi, che “Tali previsioni normative, e segnatamente quella contenuta nella lettera c) del comma 4 dell’art. 208 citato, ben possono ricomprendere anche le spese relative all’acquisizione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza quando gli stessi risultino finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli altri utenti della strada”.
Anche in questo caso, dunque, ciò che rileva, affinché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l’inquadramento dell’acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, la quale ultima costituisce il cardine su cui si impernia la disciplina vincolistica oggetto della richiesta di parere.”