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Valorizzazione del patrimonio immobiliare: ammissibile la società mista a capitale pubblico minoritario

La deliberazione n. 1/2021 PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna ha ritenuto sostenibile la configurabilità della società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico quale “società mista a capitale pubblico minoritario” ai sensi del combinato disposto del c. 3 dell’art. 4 e dell’art. 17 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP). I magistrati contabili hanno tuttavia precisato che “occorre distinguere l’ipotesi in cui l’ente pubblico intenda costituire ex novo una società mista da quella in cui il medesimo ente decida di acquisire una partecipazione in una società privata già costituita.

La prima ipotesi, relativa alla costituzione di una società mista cui partecipano soggetto pubblico e privato, richiede l’indizione di una procedura di gara volta, oltre che alla scelta del socio, all’affidamento diretto del servizio alla istituenda società mista e che pertanto si connota quale gara a doppio oggetto. La procedura a evidenza pubblica è funzionale in tal caso alla scelta del socio più qualificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, buona amministrazione e libera concorrenza.

Nel caso in cui l’ente pubblico decida invece di acquisire una partecipazione in una società privata già operativa, sussiste in capo all’amministrazione l’obbligo di motivazione analitica ed evidenza delle ragioni di pubblico interesse sottese alla propria determinazione, dovendosi in ogni caso negare la possibilità di eventuali affidamenti diretti a favore della società già costituita di cui l’ente pubblico abbia acquisito la partecipazione poiché tali affidamenti integrerebbero un’elusione delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del contraente.”