La definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge.
È quanto precisato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia nella recente deliberazione n. 120/2025/PAR.
Sul piano del fondamento normativo del momento in cui può considerarsi legittimo il pagamento degli incentivi ai dipendenti che abbiano cooperato allo svolgimento delle specifiche attività incentivate, precisa infatti la Corte, rileva il comma quarto dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, il quale consente al dirigente preposto di corrispondere siffatti emolumenti “sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”. Sotto tale profilo, la norma si pone in continuità con il previgente comma 3, quarto periodo, dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che disponeva che “la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. Il testo legislativo, come già riconosciuto – con riguardo al Codice previgente – dal parere n. 53/2023/PAR reso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana e menzionato nel quesito in esame, risulta pertanto chiaro nello stabilire che, in presenza dei presupposti normativi, l’incentivo possa essere erogato a fronte del concreto accertamento – da parte del dirigente o del responsabile preposto alla struttura competente e previa consultazione del RUP – dell’effettivo svolgimento delle attività suscettibili di essere remunerate previste dalla norma. In altri termini, l’incentivo sarà erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte, rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio avranno acquisito tutti gli elementi utili a verificarne il concreto svolgimento (cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 43/2021/PAR). Al riguardo, va pure considerato, a monte, come anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici rimanga ferma la necessità, per le stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, di adottare – “secondo i rispettivi ordinamenti” – criteri generali per il riparto degli incentivi e per la “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo” (art. 45, comma 3, terzo periodo, art. 45 del d.lgs. n. 36/2023). Ne consegue, in base ai principi generali dell’ordinamento, l’opportunità che l’ente interessato stabilisca altresì le modalità attraverso le quali procedere alla concreta verifica dello svolgimento delle prestazioni incentivate, a cura del dirigente o del responsabile del servizio.
Sul tempo di pagamento degli incentivi in questione, prosegue il parere, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno più volte chiarito che, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa funzionale alla relativa erogazione, risulta rilevante, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il momento di effettivo svolgimento dell’attività e, conseguentemente, l’esercizio nel quale si prevede che la spesa divenga esigibile (ex plurimis, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR; Sez. reg. contr. Campania, n. 21/2022/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2025/PAR). Secondo il richiamato, costante, orientamento, per le spese afferenti a un contratto di appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa deve seguire lo sviluppo dell’appalto oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. In questi casi, pertanto, la scadenza di ogni obbligazione dovrà essere individuata nel momento in cui ogni singola attività viene conclusa e matura il diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. È stato inoltre precisato che il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento dell’ente (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR). In termini concreti, la Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n. 5/2025/PAR ha chiarito che la materiale erogazione potrà avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione.
Una volta riscontrata la ricorrenza dei presupposi per la maturazione del diritto agli incentivi come emergenti dall’inquadramento normativo appena esposto e, quindi, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge, il Collegio ritiene che la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in questione rientri nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, n. 187/2023/PAR).