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Sulla tutela assicurativa del “rischio lavorativo” del Sindaco

Con la recente sentenza n. 22036 del 31 luglio 2025 la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «Il Sindaco non rientra tra le categorie di lavoratori tutelati ai sensi del TU nr. 1124 del 1965. Tuttavia, al lavoratore in aspettativa non retribuita, perché chiamato a svolgere la carica elettiva di Sindaco di un Comune, è garantita, per l’intera durata del mandato, la tutela assicurativa obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, commi 1 e 2, TUEL».

Secondo i giudici, infatti, non è assolutamente possibile assimilare, da un punto di vista del rischio lavorativo, la posizione del Sindaco con quella del dirigente amministrativo, poiché la stessa finirebbe per travalicare i limiti imposti dal testo della legge vigente e per avere una valenza eminentemente creativa ove si consideri, invece, che la modulazione dell’obbligazione assicurativa, in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di tutela, è attività rimessa alla discrezionalità del legislatore che, ancora all’attualità, delinea un sistema caratterizzato da selettività senza garanzia di protezione globale per tutti i lavoratori.

Ciò detto, va ricordato tuttavia che l’art. 86 del D.Lgs. 267/2000 pone in capo agli enti locali l’obbligo di versamento degli oneri «previdenziali, assistenziali ed assicurativi» in favore dei lavoratori dipendenti eletti nei rispettivi organi esecutivi.

L’espressione «oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi» -spiega la Cassazione- non può che essere di portata ampia e onnicomprensiva, riferibile al complesso delle prestazioni indennitarie a carico dello Stato sociale.

Come anche in dottrina non si è mancato di evidenziare, gli oneri «previdenziali» sono, infatti, quelli finalizzati ad ottenere le prestazioni pensionistiche e di altro tipo fornite dall’INPS o da enti con analoghe funzioni; quelli «assistenziali» sono riferibili alle prestazioni sociali svincolate dal sinallagma contributivo mentre quelli «assicurativi» non possono che essere gli oneri volti a sostenere le prestazioni erogate dall’INAIL, tipicamente caratterizzati da un sistema attuariale di tipo assicurativo. Ed è significativo, a conferma della pluralità delle coperture garantite, il riferimento testuale ai «rispettivi istituti».

Può, dunque, affermarsi che il sistema mantiene, in favore del lavoratore dipendente, chiamato a svolgere l’attività di amministratore locale, il precedente status previdenziale, assistenziale ed assicurativo; rispetto ad esso, l’espletamento del mandato amministrativo resta, pertanto, indifferente.

Da questa angolazione, il periodo di aspettativa per motivi elettorali, come accade in relazione ad altre ipotesi di temporanea sospensione del sinallagma contrattuale, viene considerato come periodo di lavoro, nonostante, durante lo stesso, il rapporto passi in uno stato di temporanea quiescenza, con la sospensione delle obbligazioni principali che lo caratterizzano: la prestazione di lavoro e l’erogazione della retribuzione.

Tags: Sindaci, Tutela assicurativa