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Sul possibile perimetro di applicazione dell’obbligo di assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche

Pur ricordando che allo stato non risulta vigente alcun obbligo di stipula di polizza assicurativa a carico dei soggetti cui siano conferiti incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche, visto che la legge 27 febbraio 2026, n. 26 (di conversione del c.d. decreto Mille Proroghe), ha differito l’entrata in vigore del suddetto obbligo assicurativo al 1° gennaio 2027, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha precisato (deliberazione n. 102/2026/PAR) che, in via generale, rientrano nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, gestiscono o amministrano risorse pubbliche, ossia coloro che hanno la disponibilità giuridica o materiale di denaro, beni o valori appartenenti alla pubblica amministrazione e che, attraverso la propria attività, possono incidere sugli equilibri finanziari dell’ente. Il criterio discretivo, dunque, non è meramente formale (qualifica soggettiva o natura del rapporto), bensì funzionale.

Ciò che rileva è l’effettivo inserimento del soggetto nell’organizzazione pubblica e l’esercizio di poteri idonei a determinare effetti patrimoniali sull’erario.

In tale perimetro, quindi, rientrano sia gli amministratori titolari di incarichi politici (quali sindaco, assessori, consiglieri o presidenti di enti), che possono essere chiamati a rispondere qualora, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, adottino atti o concorrano a decisioni idonee a determinare una gestione illegittima o gravemente colposa delle risorse pubbliche, sia i dirigenti e i funzionari investiti di compiti gestionali, cui spetta l’attività amministrativa in senso proprio.

Per i primi, la responsabilità non deriva dalla mera titolarità della carica, ma dall’effettiva incidenza delle scelte sugli equilibri finanziari dell’ente; per i secondi, essa si correla direttamente all’esercizio dei poteri di gestione e all’eventuale violazione delle regole di contabilità pubblica e dei principi di legalità, economicità e buon andamento.

Di conseguenza, la distinzione tra funzione di indirizzo politico e funzione gestionale assume rilievo ai fini dell’individuazione del titolo della responsabilità, per cui gli organi politici rispondono per le scelte – poste in essere in mala fede rispetto alla assistenza tecnico-giuridica loro prestata – che incidono sull’assetto finanziario e per eventuali direttive illegittime; i dirigenti rispondono per l’attuazione concreta e per gli atti di gestione finanziaria.

Pertanto, la giurisdizione contabile si radica quando la condotta, connotata da dolo o colpa grave, sia causalmente produttiva di un danno erariale, ossia di un pregiudizio patrimoniale per l’ente pubblico. Il perimetro soggettivo della responsabilità, infatti, è definito in funzione della gestione effettiva di risorse pubbliche e non esclusivamente della qualifica rivestita.

Seguendo il criterio del radicamento della giurisdizione contabile appena illustrato, l’obbligo di assicurazione sarebbe ad avviso della Sezione riconducibile a tutte le figure che a qualunque titolo, di diritto o di fatto, gestiscono risorse pubbliche.

I giudici, tuttavia, ricordano opportunamente che nelle more dell’entrata in vigore dell’obbligo de quo è prevista l’emanazione di taluni provvedimenti attuativi destinati a definirne modalità e termini applicativi, sicché non appare possibile al momento esprimersi in maniera definitiva sull’applicazione di questa disposizione normativa.

Tags: Assicurazioni, Responsabilità amministrativa