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Sul calcolo del monte salari dei Segretari comunali e provinciali

Nel fornire riscontro con parere n. 158/2025/PAR ad un quesito in merito alle corrette modalità calcolo del monte salari dei Segretari comunali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ricordato che, secondo i consolidati orientamenti applicativi dell’ARAN (cfr. da ultimo anche l’orientamento applicativo del 31 marzo 2021) “…rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (cfr. dichiarazione congiunta n. 1 CCNL comparto regioni e autonomie locali 11 aprile 2008- parere ARAN 499-15A1)”.

Sulla base di tale interpretazione, dunque, rientrano nella definizione di monte salari di cui all’art. 61, comma 2, del CCNL dell’Area Funzioni Locali del 16.07.2024: a) i trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative; b) rese nei confronti dell’amministrazione a cui spetta erogarli.

Facendo applicazione di tali criteri interpretativi, non possono perciò essere ricomprese nel monte salari le indennità a scavalco percepite dal Segretario a fronte delle prestazioni rese, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, a Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria.

In tali casi, infatti, il trattamento economico grava sugli Enti locali presso cui l’incarico viene espletato.

Viceversa, vanno ricompresi nel monte salari i c.d. “diritti di rogito”, in quanto remunerativi di prestazioni rese dal Segretario comunale nell’esercizio di una funzione tipicamente segretariale, ancorché peculiare, quale quella rogante.

Tags: Retribuzione di risultato, Segretari comunali