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Sottoscritto in via definitiva il CCNL del Comparto Funzioni Locali del triennio 2022-2024

Oggi, 23.02.2026, l’ARAN ha firmato, con CISL, UIL e CSA, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

Aspetti economici

Il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili lordi di € 136,76 per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140 euro mensili.

Principali novità

1. Orario di Lavoro Flessibile e Sostenibile:

  • Viene introdotta, in via sperimentale e su base volontaria, la possibilità di articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni;
  • Viene riconosciuta la maturazione del buono pasto anche per il personale in lavoro agile (smart working).

2. Ordinamento Professionale e Progressioni:

  • È stata prorogata al 31 dicembre 2026 la scadenza per l’espletamento delle procedure in deroga per le progressioni tra le aree;
  • Per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), è stato innalzato il limite massimo della retribuzione di posizione da €18.000 a €22.000;
  • Per i titolari di incarico di EQ della Polizia Locale, è stata prevista la possibilità di cumulare, tra i compensi aggiuntivi, gli incentivi monetari derivanti dai proventi del Codice della Strada e l’indennità di ordine pubblico.

3. Relazioni Sindacali e Innovazione:

  • Viene previsto per la prima volta che l’informativa relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale sia seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali;
  • L’Organismo Paritetico per l’Innovazione (OPI) è potenziato, rendendo obbligatoria la sua riunione almeno due volte l’anno e includendo tra le sue materie di confronto i cambiamenti derivanti dalla transizione ecologica e digitale, inclusa l’Intelligenza Artificiale (IA), e i fenomeni di stress lavoro correlato e burn out.

4. Tutele Sociali e Sanitarie:

  • Patrocinio legale e patrocinio legale per aggressioni: viene revisionata la disciplina del patrocinio legale in un’ottica di maggiori tutele a favore del dipendente e viene introdotta la previsione che l’ente debba assumere ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio per i dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi;
  • Terapie Salvavita: Sono state ampliate le casistiche (includendo accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up) che sono escluse dal computo del periodo di comporto per malattia e che danno diritto all’intera retribuzione;
  • Welfare Integrativo: Sono state ampliate le fattispecie di welfare aziendale, includendo l’incentivazione alla mobilità sostenibile;
  • Permessi: È stata introdotta la possibilità per i dipendenti con particolari esigenze (salute o assistenza familiare) di estendere il numero di giorni in modalità agile o da remoto tramite contrattazione integrativa.

5. Istituti Economici Comuni:

  • Si procede al parziale conglobamento di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con un impatto positivo sul calcolo di molti istituti retributivi, con decorrenza retroattiva al 1.01.2026;
  • Per il personale turnista, è stata introdotta una disciplina che, in caso di mancata prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, considera tali giornate come festive (senza compenso per il turno) senza generare debito orario.

Il testo definitivo del CCNL sottoscritto questa mattina da Aran e parti sindacali ricalca quasi pedissequamente (come è normale che sia) quello dell’Ipotesi di Accordo siglata il 3 novembre scorso.

L’unica sostanziale differenza la troviamo nel comma 1 dell’art. 60, ove viene ora precisato che “L’incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata”.

La modifica in esame è stata richiesta espressamente dal MEF con nota del 16 dicembre 2025, il quale ha rilevato sul punto che il parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all’articolo 33 del CCNL del 22 gennaio 2004 determinerebbe “oneri previdenziali, correlati alla erogazione di trattamenti previdenziali da liquidare su una base di calcolo maggiorata, a carattere strutturale a carico della finanza pubblica per i quali non è indicata alcuna quantificazione dell’onere, né la relativa copertura, la quale non potrebbe essere posta a carico delle risorse contrattuali…”.

Tags: Funzioni Locali, Rinnovi contrattuali