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Solo la mobilità per interscambio non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti

Con deliberazione n. 117/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria ha evidenziato che la mobilità tra Enti con scambio di personale appartenente “alla stessa categoria giuridica, posizione economica e profilo” (c.d. mobilità per interscambio ex art. 7 d.p.c.m. 325/1988), se avviene in termini contestuali, non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto, rispetta il valore soglia stabilito dal citato art. 33, comma 2.

È infatti necessario che la mobilità per interscambio garantisca il rispetto dei vincoli di spesa con riferimento a tutti gli enti coinvolti, in quanto, solo se si traduce in un “mero spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra…non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti” (Sezione regionale di controllo Liguria, deliberazione n. 128/2018/PAR).

Ricorrendo la condizione innanzi espressa, la mobilità non determina, quindi, un accrescimento del contingente di personale impiegato ma al contrario ne favorisce la razionale distribuzione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, senza incidere sui saldi di finanza pubblica.

Tale spostamento deve avvenire entro un periodo congruo che consenta agli Enti di non abbattere le spese di personale qualora l’assunzione del dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale, rischiando di traslarsi all’esercizio successivo (Sezione regionale di controllo Veneto, deliberazione n. 65/2013/PAR).

È anche necessario che i dipendenti rivestano il medesimo profilo professionale al fine di evitare costi aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione amministrativa ed appartengano alla stessa categoria economica.

Tutto quanto ciò premesso, il Collegio, in linea con il recente orientamento giurisprudenziale (Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 74/2020/PAR, deliberazione n. 93/2020/PAR) ritiene che nel nuovo sistema delineato dal legislatore “la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali” (cfr. deliberazioni innanzi citate).

Come innanzi illustrato, questi ultimi sono “legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione”, mentre la neutralità della mobilità deriva dall’invarianza della spesa sostenuta per quei dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica.

Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020 – data di entrata in vigore della nuova normativa – i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal d.l. n. 34/19 e dalla norma di attuazione.

In questo senso l’art. 2 della “circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’Interno, in attuazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, …. materia di assunzioni di personale da parte dei comuni” ha analizzato gli “effetti della nuova disciplina in materia di mobilità”.

Ai sensi dell’articolo richiamato non deve ritenersi più operante la disciplina fondata sul turn over per “i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonchè province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo introdotta normativa non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle 8 proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità ai fini della finanza complessiva”.