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Sollevata questione di legittimità costituzionale sulla norma che vieta la stabilizzazione del personale somministrato

Con l’ordinanza n. 23 del 2 novembre 2020 (resa nota solo di recente), il Tribunale di Massa ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella parte in cui esclude dalla possibilità delle pubbliche amministrazioni di regolarizzare, mediante assunzione a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale già in servizio con contratti a tempo determinato, che si trovi nelle condizioni previste ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata, anche i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni stesse, che posseggano i requisiti inerenti le prestazioni lavorative rese di cui alle lettere a) e c) di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Posto infatti che l’evidente «ratio» dell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come si legge d’altronde dalla rubrica stessa della disposizione in oggetto, è il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e che, al di là della formale dipendenza del lavoratore somministrato a tempo determinato dall’impresa di somministrazione, come nella presente fattispecie, la situazione che si viene a creare tra il lavoratore medesimo e la pubblica amministrazione utilizzatrice della sua prestazione lavorativa è del tutto analoga a quella del lavoratore subordinato a tempo determinato direttamente alle dipendenze dell’ente pubblico medesimo, l’esclusione, posta dal comma 9 dell’art. 20 del decreto legislativo cit., della possibilità delle pubbliche amministrazioni di regolarizzare, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni stesse, che posseggano i requisiti inerenti le prestazioni lavorative rese di cui alle lettere a) e c) di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esclusa naturalmente quella di cui alla lettera b), relativa alle procedure concorsuali, che non possono sussistere rispetto alla posizione dei lavoratori somministrati, appare discriminatoria rispetto a questi ultimi e comunque non ragionevolmente differenziata rispetto alla situazione dei lavoratori subordinati a tempo determinato direttamente alle dipendenze degli enti pubblici utilizzatori, tenuto conto del richiamato criterio ispiratore dell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che è appunto il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Vedremo in futuro se la Consulta riterrà fondata o meno la suddetta questione di legittimità costituzionale.