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Società partecipate prive di dipendenti: non è sufficiente la solidità economica per il mantenimento

Nella recente deliberazione n. 91/2021 PRSE, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha incentrato le proprie verifiche sulla scelta di mantenimento, da parte di un’amministrazione comunale, di una partecipazione in una società che risulta senza dipendenti e presenta un fatturato inferiore alla soglia minima del milione di euro; nell’ultima ricognizione delle partecipate effettuata, l’ente ha approvato la decisione di mantenere la società senza azioni di razionalizzazione, sostenendo che la scelta della partecipata di non assumere dipendenti ha “prodotto un consistente contenimento dei costi, ridotti all’essenziale, senza creare carenze all’attività del Consiglio di Amministrazione e alla gestione societaria”; con riferimento al fatturato inferiore alla soglia minima prevista dal TUSP, l’ente, dopo aver motivato il calo rispetto agli esercizi precedenti, ha tuttavia evidenziato come la società non presenti rischi di crisi in quanto la struttura patrimoniale risulta solida; sulla base delle motivazioni apportate, l’amministrazione ha pertanto rilevato che “l’alienazione della società sarebbe una misura valutata dannosa ed anti-economica per il Comune, a differenza della conservazione della medesima che si palesa la migliore scelta per l’Ente in questa fase”.

Rispetto a quanto sostenuto dal Comune, la Sezione regionale di controllo ha ritenuto non sufficienti le suddette valutazioni, invitando l’ente a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, non limitandosi solo ad una valutazione economica, ma fornendo adeguata evidenza dell’effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dall’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 in termini di stretta necessarietà della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Per esemplificare il vincolo di scopo necessario a sostenere la partecipazione societaria, i magistrati contabili hanno richiamato quanto evidenziato nella sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato: “possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell’attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”. In tale ambito si pongono poi i parametri indicati dall’art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 sulla base dei quali gli enti devono effettuare annualmente un’analisi volta alla razionalizzazione dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni”.