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Società in house: la Cassazione conferma l’obbligo di assunzione tramite procedure concorsuali o selettive

Due recenti sentenze della Sezione Lavoro della Cassazione confermano l’obbligo, per le società in house, di assumere personale tramite procedure concorsuali o selettive, secondo le previsioni inserite inizialmente nell’art. 18 bis del DL 112/2008, poi riprese nell’art. 19 del TUSP.

Con la prima delle due citate sentenze, la n. 12414/2021, i giudici evidenziano in particolare come tale obbligo intervenga anche nel caso di nullità del termine apposto ad un contratto di somministrazione. In proposito, afferma infatti la Cassazione, «si deve richiamare il principio, secondo il quale “In tema di società c.d. in house, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. n. 21378/2018, ove plurimi riferimenti a conformi precedenti specifici)».

Con l’altra sentenza, la n. 12421/2021, la Corte di Cassazione ha invece evidenziato che «il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) di cui alle norme invocate sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica (cfr., ex aliis, Cass. n. 2358019, n. 681818, n.667218, n.552418, n.359518, n. 2137818, n. 2540020)».