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Servizi di stampa, imbustamento, recapito fatture, solleciti e comunicazioni: suddivisione in lotti funzionale a promuovere la concorrenza

Con la recente segnalazione AS1734, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha ricordato come la previsione di cui al c.1 dell’art. 51 del Codice dei Contratti Pubblici circa la suddivisione in lotti delle procedure di appalto sia finalizzata a promuovere la concorrenza, consentendo l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Nello specifico, l’attività di segnalazione ha riguardato l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento e recapito fatture consumi, solleciti di pagamento e altre comunicazioni agli utenti promosso da una società a partecipazione pubblica operante nel settore idrico; l’AGCM ha evidenziato come la procedura negoziata indetta sia “suscettibile di porsi in potenziale conflitto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici, nella misura in cui non prevede sufficienti motivazioni in ordine all’omessa suddivisione dell’appalto in più lotti funzionali, traducendosi in un ostacolo ingiustificato alla partecipazione degli operatori economici interessati alla procedura di gara. (….) In sostanza, la definizione di un unico lotto funzionale è suscettibile di limitare in maniera ingiustificata la concorrenza per il mercato in relazione all’affidamento dei servizi postali di stampa, imbustamento e recapito. Infatti, da un punto di vista merceologico, l’accorpamento (bundling) di servizi afferenti a diverse fasi della lavorazione dei plichi da spedire via posta, si pone in contrasto con la finalità, propria della normativa euro-unionale relativa alle procedure ad evidenza pubblica, di favorire il più ampio accesso degli operatori economici al mercato delle commesse pubbliche, a prescindere dalla dimensione dell’impresa e dalla realizzazione di scelte strategiche di tipo strutturale. La previsione di un unico lotto funzionale, invero, ostacola in maniera ingiustificata la partecipazione delle imprese di dimensioni minori, non integrate verticalmente su tutta la filiera e non attive, se non limitatamente, nella erogazione dei servizi di recapito.
Inoltre, l’articolo 51, comma 1, CCP, nel prevedere un obbligo generale di separazione in lotti a carico delle stazioni appaltanti, costituisce una specifica declinazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza, che informano la normativa europea e nazionale dell’evidenza pubblica e, come tale, costituisce una ulteriore espressione del favor partecipationis, insuscettibile di essere limitato in maniera ingiustificata.”