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Scavalco d’eccedenza esteso a tutti i Comuni fino a 15.000 abitanti

Nel corso della seduta di ieri, le Commissioni Riunite I e XI della Camera dei Deputati hanno approvato una serie di importanti emendamenti al decreto legge sul rafforzamento delle capacità amministrative della P.A. (D.L. 44/2023).

Tra questi si segnala in particolare quello proposto dall’Anci, che estende anche i Comuni nella fascia di popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la possibilità di beneficiare del c.d. “scavalco in eccedenza” (ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004), compensando così in parte le gravi riduzioni di organico.
La norma in questione, lo ricordiamo, stabilisce attualmente che “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.

È arrivato poi anche il via libera al correttivo che amplia da 24 a 36 il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni (i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l’ufficio di segreteria), le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale (art. 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162).

Per i comuni vengono inoltre confermati per altri 5 anni i contributi straordinari previsti per le fusioni a partire dal 2014.

Infine, viene estesa anche ai Comuni fra 20.000 e 100.000 abitanti la possibilità di dotare di taser la Polizia locale.

Nella seduta di lunedì, invece, le Commissioni Riunite hanno dato l’ok all’emendamento che consente ai titolari di cariche elettive di ricevere incarichi retribuiti negli Uffici di Staff di regioni ed enti locali, purché ovviamente la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all’assunzione.

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