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Riforma concorsi pubblici: solo pochi correttivi mirati introdotti in sede di conversione del D.L. 44/2021

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha ultimato questa mattina l’esame in sede referente del DDL di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Tra i vari emendamenti approvati, ve ne sono diversi che riguardano la riforma dei concorsi pubblici contenuta all’art. 10 del provvedimento in esame.

Quali sono le principali novità per gli enti locali?

Si prevede anzitutto un limite alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine (analogamente alla prova preselettiva spesso prevista sinora) dell’ammissione a successive fasi concorsuali. Viene infatti stabilito di limitare tale fase ai profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica (quindi non più anche amministrativa), specificando inoltre che tali titoli devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite.

Viene previsto, poi, che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, potranno concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della L. 56/2019.

Altra modifica degna di nota è quella con cui si rende obbligatoria fino al permanere dello stato di emergenza la non contestualità delle prove nel caso in cui il numero di partecipanti sia particolarmente elevato.

Per quanto concerne invece più propriamente i concorsi già banditi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 44/2021, la Commissione ha riaffermato la facoltà concessa alle amministrazioni pubbliche di prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti (ovvero i titoli di studio) laddove non sia stata svolta ancora alcuna attività, precisando tuttavia che la necessaria riapertura dei termini avverrà in questo caso per un massimo di trenta giorni.

Da ultimo, pur confermando la possibilità di suddividere le commissioni esaminatrici dei concorsi in sottocommissioni (con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto), si stabilisce di attribuire alla sola commissione il compito di definire, in una seduta plenaria preparatoria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.

Sebbene non direttamente connessa alla riforma dei concorsi pubblici, vale la pena infine citare l’approvazione dell’emendamento 10.0.22, con cui si consente, in via straordinaria, anche per l’anno scolastico 2021/2022, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.