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Ricorso all’in house providing: non è essenziale l’indagine di mercato

La recente sentenza 07023/2021 del Consiglio di Stato offre un interessante spunto per l’applicazione degli oneri motivazionali richiesti dal c. 2 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, prima di procedere con un affidamento in house providing, sono tenute ad effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, dando conto, nel provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Secondo i giudici amministrativi “la congruità dell’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione deve essere valutata caso per caso; ciò implica, e così si entra nel vivo della questione controversa, che non potrebbe escludersi la legittima possibilità per l’amministrazione di procedere secondo modalità che non si traducono nell’effettuazione di specifiche indagini di mercato e/o di tipo comparativo.
16.2. E invero, la peculiarità del caso concreto, l’esperienza di mercato vissuta in precedenza, l’elaborazione di specifici dati ben possono indurre alla ragionevole valutazione che l’affidamento mediante gara non garantisca (non, quantomeno, nella stessa misura di quello diretto) il raggiungimento degli obiettivi prefissati, traducendosi in plausibili, dimostrabili e motivate ragioni idonee a giustificare la scelta.”