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Ricorso a partecipate solo per esigenze eccezionali e preminenti ragioni di interesse pubblico

Con la recente deliberazione n. 115/2022 PAR, anche la Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti si è espressa nei confronti della deliberazione di un Comune riguardante la costituzione di una società mista.

Nel formulare il proprio parere negativo, i magistrati contabili hanno evidenziato come “il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo sia nel caso di acquisizione di partecipazioni in organismi già esistenti, deve ritenersi fortemente circoscritto ad esigenze eccezionali e a preminenti ragioni di interesse pubblico nel quadro di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell’ente e la sua finalità istituzionale, condizioni queste che non trovano evidenza nella fattispecie in esame.
Si ribadisce, altresì, che nella scelta partecipativa in esame non è rinvenibile, in concreto, la dimensione del servizio di interesse generale così come lo svolgimento di funzioni “strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali” e, in particolare, l’oggetto sociale dell’organismo societario di cui viene deliberata la costituzione con d.C.C. n. 27/2022, non risponde ai richiesti requisiti di necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente né risulta ascrivibile ad alcuna delle attività tipizzate dall’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.
La Sezione deve, infine, rimarcare che l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione soggiace al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell’Ente e che il procedimento di acquisto di partecipazioni deve informarsi ai principi generali dell’azione amministrativa ed a criteri di razionalità operativa. Pertanto, al pari di tutti i procedimenti amministrativi volti alla cura dell’interesse pubblico, anche le operazioni di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni societarie effettuate da enti pubblici devono rigorosamente conciliarsi con gli scopi che sono tipici del bilancio e della contabilità pubblica poiché il principio costituzionale di buon andamento letto alla luce di quello dell’equilibrio di bilancio vincola l’amministrazione pubblica ad impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse, non solo finanziarie, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.”

Il parere reso dalla Sezione di controllo delle Marche rientra nelle potenziate funzioni attribuite alla Corte dei conti dalla L. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) approvata lo scorso fine agosto. Il provvedimento ha innovato i c. 3 e 4 dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2015, prevedendo la competenza della stessa Corte a rendere il parere circa gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette da parte di amministrazioni pubbliche, salvo il principio del silenzio assenso in caso di mancata espressione del parere entro 60 giorni dall’invio degli atti. In proposito si veda anche nostra precedente news del 25 ottobre scorso.