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Pubblicati alcuni nuovi pareri del Dipartimento della funzione pubblica in materia di lavoro pubblico

Il Dipartimento della funzione pubblica ha aggiornato ieri la sezione pareri e note circolari del proprio sito istituzionale, aggiungendovi tre nuovi pronunciamenti concernenti diverse questioni afferenti il lavoro pubblico.

Riportiamo di seguito una sintesi delle conclusioni cui è giunto il Dipartimento con i citati pareri.

Inammissibilità del collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di un lavoro subordinato con privati
La disposizione di cui all’articolo 18 della legge n. 183 del 2010, nel testo modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019, consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per un periodo massimo di dodici mesi non rinnovabile “per avviare attività professionali e imprenditoriali”. Non rientra in tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.

Collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età
L’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che: “L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Come anche riportato nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al paragrafo 2.3.1, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge: “Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l’amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l’adeguamento alla speranza di vita)”.

Parere sul conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco all’ex Segretario Generale del comune in quiescenza
Come noto, il divieto contenuto all’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e dell’articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Pertanto, per individuare i casi in cui sia, invece, possibile conferire un incarico retribuito ad un lavoratore in quiescenza deve farsi riferimento – anche per quanto riguarda gli uffici di “staff” degli enti locali – esclusivamente a quelle ipotesi che, quanto allo specifico contenuto della prestazione richiesta, si differenziano qualitativamente dalle richiamate tipologie vietate, ossia: “incarichi di studio e di consulenza […] incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati […]”. Quindi, per qualificare correttamente la fattispecie ai fini di valutarne l’ammissibilità, occorre analizzare in concreto, al di là del nomen iuris ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.
Di conseguenza, se i compiti attribuiti al Capo di Gabinetto si concretizzano nell’esercizio di funzioni direttive e di coordinamento dell’ente, l’attribuzione dell’incarico si configura come elusiva di quanto disposto dalla normativa. Infatti, al personale in quiescenza possono essere attribuiti incarichi direttivi e dirigenziali esclusivamente a titolo gratuito e con durata annuale.