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Passaggio da partecipazione indiretta a diretta non soggetto al parere della Corte dei conti

Nel caso un Comune acquisisca quote dirette di partecipazione in società già partecipata per il tramite di azienda speciale consortile, l’atto deliberativo dell’ente che autorizzi tale scelta non è soggetto all’obbligo di invio preliminare alla Corte dei conti affinché la stessa si esprima, ai sensi del c. 3 dell’art. 5 del TUSP, in ordine alla conformità dell’atto agli oneri di motivazione analitica. È quanto ribadisce la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna con la deliberazione n. 90/2023 PASP in merito agli atti trasmessi alla stessa da un Comune; nel caso di specie (acquisizione di partecipazione diretta in società già partecipata per il tramite di azienda speciale consortile) i magistrati contabili ritengono non sussistente il requisito dell’ammissibilità oggettiva in parola in quanto l’ente locale, con la sottoscrizione della partecipazione societaria, non acquisisce ex novo la posizione di socio poiché già la possiede seppur indirettamente. Tale orientamento è in linea con quanto già osservato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/2022.

Nel richiamato parere si rilevano due interessanti osservazioni formulate dalla Corte dei conti a riguardo degli atti alla stessa trasmessi:

  • rispetto alla motivazione indicata dal Comune istante per sostenere l’acquisizione diretta della partecipazione – disporre di un maggior controllo su una società già operante secondo il modello in house providing – la Corte dei conti segnala come il controllo analogo “sia pur congiunto o a cascata, “in astratto e in concreto” sussiste o non sussiste, non delineandosi diverse intensità di esso al fine dell’effettivo riscontro del requisito richiesto dal legislatore e dalla giurisprudenza comunitaria”;
  • in merito all’ulteriore motivazione addotta dall’ente di poter beneficiare negli esercizi successivi dei dividendi spettanti ai soci, i magistrati hanno segnalato come “la circostanza attiene ad una logica di natura speculativa svincolata dai cc.dd. “vincoli di scopo e di attività”, il cui rispetto, com’è noto, costituisce necessario e indispensabile presupposto di legittimità al fine dell’acquisizione di partecipazioni societarie a mente del disposto di cui all’art. 4 del T.U.S.P.