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Nuovi orientamenti applicativi Aran ottobre 2026

Pubblichiamo di seguito alcuni nuovi orientamenti applicativi pubblicati quest’oggi sul sito dell’Agenzia, la maggior parte dei quali riguardanti il personale dell’Area delle Funzioni Locali (dirigenti e segretari comunali).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, di un dipendente, assente per malattia e con trattamento economico pari al 50%, la determinazione dell’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso, disciplinata dall’art. 39, comma 9, del CCNL 2022-2024, deve essere effettuata con riferimento alla retribuzione in godimento del dipendente e cioè a quella ridotta al 50%?
Come da orientamento consolidato, l’indennità sostitutiva del preavviso va calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita (come nel caso in esame, ridotta del 50%, ai sensi dell’art.36, comma 11, lett. c), del CCNL 2022-2024.
A tale conclusione si deve pervenire anche per i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art.21, commi 2 e 7, lett. d), del CCNL del 6.7.1995.
Diversamente ragionando, si dovrebbe concludere che il dipendente licenziato, dopo aver fruito del periodo di assenza per malattia non retribuita di cui si è detto, non ha diritto a percepire alcuna indennità, contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 4-bis del richiamato art. 21.

La previsione per cui i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ed i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui agli artt. 32 e 33 del CCNL comparto FL 2022-2024, sono fruibili per fra-zioni di ora dopo la prima ora, come la si deve intendere esattamente?
La locuzione “sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima” riportata nelle suindicate previsioni deve essere intesa nel senso che ogni richiesta di permesso rientrante nelle suddette fattispecie deve avere una durata temporale almeno pari ad un’ora. Le frazioni di ora sono ammesse soltanto dopo la prima ora di ogni singola richiesta.
Esempio:
• 30 minuti: non ammissibile
• 1ora e 30 minuti: ammissibile

In un ente in cui il Segretario è già beneficiario di servizi di welfare gli incrementi di cui all’art. 40, comma 1, del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, sottoscritto in data 23/02/2026, possono essere liquidati solo a titolo di risultato? Ed inoltre, alla luce del-la predetta normativa, è ancora possibile finanziare servizi di welfare integrativo a favore del Segretario comunale e provinciale con il 2,5% del Fondo dei dirigenti?
Stante la formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 40, comma 1, del CCNL area FL 2022-2024, ai sensi della quale “A decorrere dal 01/01/2024, gli enti incrementano le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, di un importo complessivamente pari allo 0,80% del monte salari anno 2021 relativo ai segretari comunali e provinciali. Le suddette risorse incrementali possono essere destinate anche, in tutto o in parte, alternativamente, a welfare integrativo”, si ritiene che le suddette risorse possano essere liquidate anche interamente a titolo di retribuzione di risultato, ivi compresi gli arretrati relativi alle annualità 2024 e 2025.
In merito al secondo quesito, si conferma che la nuova disposizione contenuta all’art. 40, comma 1, non ha fatto venire meno la possibilità di finanziare il welfare integrativo a favore dei Segretari comunali e provinciali a valere sul Fondo retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. A tal proposito si rinvia all’orientamento Id. 32993.

In un ente senza la dirigenza, la mera previsione organizzativa e la pesatura economica di una posizione di Elevata Qualificazione, non attribuita ad alcun dipendente, possono costituire il parametro di raffronto per la determinazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale ai fini del c.d. “galleggiamento?
Ai fini dell’applicazione del meccanismo di allineamento della retribuzione di posizione del Segretario comunale previsto dall’art. 38, comma 5 del CCNL dell’area FL 2022-2024 deve essere preso in considerazione il valore economico più alto stabilito per un incarico di Elevata Qualificazione formalmente conferito; non è sufficiente che l’Ente abbia istituito, graduato e pesato le posizioni di Elevata Qualificazione, individuandone il relativo valore economico, senza l’attribuzione formale dell’incarico.

L’istituto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 31 del CCNL 17.12.2020 è applicabile anche nei casi di revoca di un incarico ad interim?
Come noto l’istituto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 31 del CCNL dell’area FL del 17.12.2020 opera nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico. La disciplina prevede che allo stesso sia riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente. Il parametro è, pertanto, la retribuzione di posizione connessa al precedente incarico. Nell’interim, la cui disciplina è contenuta all’art. 40 del CCNL 16.07.2024, non si ha una retribuzione di posizione ma un importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato, ragione per cui non è possibile applicare l’istituto della clausola di salvaguardia in caso di revoca anticipata dell’incarico ad interim.

L’art. 22, comma 4, del CCNL dell’Area Funzioni Locali 2022-2024 dispone l’incremento della retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2021, mentre il successivo comma 5 consente agli enti di adeguare, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data. Il riferimento alle posizioni “non coperte” alla data del 31.12.2021 è da ricondurre alle sole posizioni necessariamente già istituite a tale data o può essere ricondotto anche a posizioni istituite successivamente?
L’art. 22, comma 4, del CCNL dell’Area Funzioni Locali 2022-2024 dispone l’incremento della retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2021, mentre il successivo comma 5 consente agli enti di adeguare, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data. Il riferimento letterale alle posizioni “non coperte” alla data del 31.12.2021 potrebbe far sorgere il dubbio che la facoltà prevista dal comma 5 riguardi le sole posizioni già istituite a tale data e in quel momento vacanti. Una simile lettura, tuttavia, restringerebbe la portata applicativa della disposizione in modo non coerente né con la sua finalità, che è quella di consentire l’allineamento del valore delle posizioni dirigenziali non destinatarie dell’incremento di cui al comma 4, né con l’attuale configurazione della dotazione organica delineata dall’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001.
Giova, difatti, ricordare che al comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 è espressamente previsto che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima …”. La dotazione organica, pertanto, non costituisce più un contenitore rigido, ma è suscettibile di rimodulazione in funzione dei fabbisogni programmati nel piano triennale, oggi confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). L’istituzione di nuove posizioni dirigenziali in data successiva al 31.12.2021 costituisce, dunque, un’evenienza fisiologica, che la disposizione contrattuale non può ragionevolmente intendersi volta a escludere.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’art. 22, comma 5, consenta agli enti di adeguare, tenendo conto degli incrementi di cui al comma 4, anche il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali istituite successivamente al 31.12.2021. Si tratta di una facoltà, e non di un incremento automatico, esercitabile nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e nel rispetto dei vincoli vigenti in materia di trattamento economico accessorio.

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza può essere integrato stabilmente della quota corrispondente all’indennità di vigilanza del Dirigente del Settore Polizia Locale a cui sono state riconosciute le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n. 65/1986?
Nel merito del quesito formulato, giova ricordare quanto era già stato affermato con il RAL 1651:
“a) anche il personale dirigente dell’area della vigilanza ha diritto a percepire l’indennità prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n.65/1986, ma secondo diverse modalità, connesse ad un diverso percorso reso necessario dalla particolare struttura della retribuzione del dirigente incentrata, per ciò che attiene al trattamento economico accessorio, in modo assorbente sulle due voci della retribuzione di posizione e di risultato;
10. b) infatti, sulla base dell’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell’art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall’art.5 della legge n.65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
11. c) il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.4.1996, stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l’indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/1986.
12. d) conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall’amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione;
13. e) a tal fine si deve precisare che l’importo dell’indennità di cui alla legge n.65/1986, che, come detto, è confluito nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a differenza di quanto avvenuto per il personale non dirigente, non ha subito variazioni in aumento;
14. f) in tal senso si sono pronunciate espressamente le parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL del 22.2.2006;
15. g) pertanto, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, dato che la materia non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa;
16. h) dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l’attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l’ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell’indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996.”
Alla luce di quanto sopra ricostruito e tenuto conto dei contenuti della Dichiarazione Congiunta n. 6, inserita a margine del CCNL dell’area II RAL del 22.2.2006, ai sensi della quale “Le parti congiuntamente prendono atto che l’art. 37, comma 1, lettera d), del CCNL del 10.4.1996 aveva previsto che le risorse dell’art. 45, comma 8, del DPR 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche quelle previste dall’art.5 della legge 7 marzo 1986, n.65, confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; conseguentemente, nell’articolazione e nella graduazione della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale dell’area della vigilanza, gli enti valorizzano in modo specifico le particolari responsabilità e funzioni di cui alla citata legge n.65/1986, così come previsto dall’art. 37 del citato CCNL del 10.4.1996”, si evince che le risorse dell’art. 45, comma 8, del DPR 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche quelle previste dall’art.5 della legge 7 marzo 1986, n.65, dovevano essere già confluite nel Fondo retribuzione di posizione e risultato della Dirigenza, e come tali consolidate.
Ragione per cui, come riportato nell’orientamento su citato, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, fermo restando che l’importo corrispondente a tale indennità, allora assorbito nel Fondo, non può comparire come voce a sé stante nel valore della retribuzione di posizione e tanto meno può essere oggetto di rivalutazioni monetarie, in quanto, tra l’altro, l’aggiornamento di tale voce riguarda solo il personale del comparto.

Tra le prestazioni che consentono la fruizione dei permessi per visite specialistiche di cui all’art. 23 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026 possono essere ricomprese quelle rese da professionisti sanitari diversi dal medico, anche privati?
L’art. 23, comma 1, del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026 (per il Comparto Funzioni Locali si veda l’art. 33 del CCNL del 23 febbraio 2026) riconosce ai dipendenti specifici permessi per l’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Al riguardo, il comma 9 del medesimo articolo, nel modificare la disciplina contenuta nel precedente CCNL, prevede che l’assenza sia giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico, dal personale amministrativo della struttura o dal professionista sanitario, anche privati, che abbiano svolto la visita o la prestazione.
Alla luce della formulazione della clausola contrattuale, l’ambito applicativo dell’istituto non è più limitato alle sole prestazioni rese da personale medico. Pertanto, anche una prestazione resa da un professionista sanitario diverso dal medico può giustificare la fruizione dei permessi di cui al citato art. 23, purché la stessa sia riconducibile ad una delle fattispecie contemplate dal comma 1 e sia effettuata nell’ambito delle competenze proprie della relativa professione sanitaria. A titolo esemplificativo, può rientrare in tale fattispecie anche una consulenza resa da un biologo nutrizionista, ove effettuata nell’ambito delle competenze proprie della relativa professione.
Ciò vale anche per le prestazioni rese da professionisti sanitari privati.

Tags: Permessi, Trattamento accessorio