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Nuovi orientamenti applicativi Aran aprile 2022

In data odierna l’ARAN ha pubblicato nella propria banca dati alcuni nuovi orientamenti applicativi concernenti il personale delle Funzioni Locali, alcuni dei quali relativi al personale dirigente ed altri al personale non dirigente.
Di seguito i nuovi pareri rilasciati dall’Agenzia.

Sulla base della previsione contenuta all’art. 1, comma 1091 (accertamento IMU e TARI) della Legge n.145/2018, quali sono le modalità di incremento del Fondo risorse decentrate?
Con riferimento al quesito in oggetto, rimanendo sul piano strettamente contrattuale, senza entrare nel merito della portata applicativa della disposizione di legge citata in oggetto, si conferma che la norma contrattuale contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020 prevede meccanismi di alimentazione del Fondo, nel suo complesso, con risorse derivanti da “specifiche disposizioni di legge”.
Si ritiene, pertanto, che le risorse di cui trattasi, previste dall’art. 1, comma 1091 della Legge n.145/2018, possano alimentare il Fondo a titolo di “risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge”, ex art. 57, comma 2, lett. b), e che i criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa ex art. 45, comma 1, lettera e) “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”.

L’istituto del “galleggiamento” di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, si applica ponendo a raffronto la retribuzione di posizione del Segretario comunale con la retribuzione di posizione dirigenziale più elevata anche se vacante?
Con riferimento al quesito in oggetto, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio consolidato orientamento applicativo secondo il quale la disciplina dell’art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001 (norma confermata dall’art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea del CCNL del 17/12/2020) deve essere correttamente applicata nel senso che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.
In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza.
Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.

Quale il corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova?
Come precisato dall’art. 20 “Periodo di prova”, comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018 “Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova”.
In base alla richiamata norma, pertanto, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 36, comma 10, del richiamato CCNL del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art, 20 comma 4, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.
Si precisa, inoltre, che la disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, trova applicazione nei confronti di tutto in personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.

La disciplina inerente alla previdenza complementare di cui all’art. 56 quater, comma 1 lett. a), del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, alla luce degli articoli 12 – 12bis e 208 del D. Lgs. 285/1992, può essere estesa al personale ausiliario cui vengono attribuite funzioni di vigilanza pur non essendo inquadrati nei ruoli della Polizia Locale?
Con riferimento al quesito in oggetto è orientamento consolidato di questa Agenzia che, come indicato all’art. 56 bis del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il Titolo VI, rubricato “Sezione per la Polizia Locale”, in cui è inserita la norma relativa ai contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare finanziati dai proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56 quater comma 1 lett. a), si applica esclusivamente al personale della “polizia locale”, inteso in senso stretto del termine. Si ritiene, pertanto, che l’identificazione del suddetto personale sia da rinvenire nella legge quadro sulla Polizia Locale di cui alla L. 65/1986 e ss.mm.ii.
Sulla questione, si è espressa in tal senso anche che la Corte dei Conti, Sezione per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. PAR/24/2022.

In caso di conferimento di una posizione organizzativa a personale assunto ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, già titolare di posizioni organizzativa nell’ente originario, la sua retribuzione di posizione complessiva può superare il limite dei 16.000,00 lordi annui?
Tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la disciplina contenuta all’art.1, comma 557, della legge n.311/2004 a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi, considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa),  si ritiene che il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000 euro annui lordi di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018 possa essere superato.