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Non sempre è illegittima la scelta di indire un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti

Con la recente sentenza n. 850/2021, il Consiglio di Stato ha voluto ribadire quanto stabilito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011, secondo cui tra le circostanze che risultano idonee a giustificare l’opzione di bandire nuove procedure selettive, in luogo dello scorrimento delle graduatorie ancora efficaci, vi è quella delle modifiche delle materie concorsuali come, per esempio, l’introduzione di una prova di lingua straniera e di informatica.

Altra circostanza idonea a giustificare l’opzione di bandire un nuovo concorso è quella di una più specifica indicazione, nel nuovo bando, dell’oggetto delle prove concorsuali rispetto a quelle previste nel precedente.

Per di più, affermano i Giudici, un lungo lasso di tempo trascorso tra le due procedure concorsuali (bandite a distanza di circa otto anni, nella vicenda), sostiene la scelta di indire un nuovo concorso con la necessità di reperire personale preparato secondo le più attuali ed impellenti necessità, e con piena dimestichezza e padronanza delle più moderne tecniche informatiche.