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Non finanziabile con i proventi del Codice della Strada il contrasto alle occupazioni abusive

Con deliberazione n. 2/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha escluso la possibilità di finanziare progetti di implementazione del controllo finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni al Codice della Strada (ai sensi dell’art. 208, comma 4 e 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.).

Difatti, dalla lettura dell’art. 208, con specifico riferimento ai commi 4 e 5 bis, emerge come il bene primario che si intende tutelare con l’utilizzo dei proventi in esame sia rappresentato dal miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale nelle molteplici forme individuate dall’art. 208 cit.

In particolare, la lettera c) del comma 4, a cui rinvia il comma 5 bis), individua all’inizio del periodo, in modo espresso, la finalità perseguita mediante l’utilizzo dei proventi: “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale”.

Di contro, il D.M. del 5 agosto 2008 del Ministro degli Interni, richiamato dall’Ente a supporto di una soluzione favorevole al quesito posto, definisce il concetto di sicurezza urbana con riferimento all’art. 54 del TUEL il quale individua le funzioni dei sindaci, quali ufficiali del Governo.

Nello specifico, per ciò che rileva ai fini del presente parere, il comma 4 dispone che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; ed il comma 4-bis evidenzia come i “provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 …….. concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.

Risulta evidente che si tratti di finalità che non hanno alcuna diretta connessione con la sicurezza e la circolazione stradale (se non indirettamente, come nel caso di guida sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti). E nulla aggiunge al quadro delineato quanto disposto dal Decreto ministeriale, citato dall’Ente, laddove definisce la sicurezza urbana come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.

Pertanto, in conclusione, il Collegio esclude che il contrasto alle occupazioni abusive possa rientrare nell’ambito del concetto di sicurezza delineato dall’art. 208, comma 5 bis, del Codice della strada. In tale ambito è possibile far rientrare solo quegli interventi che l’Ente ritiene (con adeguata motivazione) possano migliorare la sicurezza e la circolazione stradale.

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