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No a incarichi troppo brevi per il responsabile anticorruzione, altrimenti si aggira la normativa

Il responsabile anticorruzione di un’amministrazione (Rpct) non può essere nominato per periodi estremamente brevi, e continuamente sostituito. Questo elude il dettato normativo e gli orientamenti in materia volti a conferire all’incarico di Rpct una stabilità ed autonomia necessaria per poter svolgere il delicato compito di presidio della legalità. È quanto ha sottolineato Anac con Atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 30 luglio 2025.

Intervenendo nei confronti di una Comune siciliano della Città metropolitana di Catania, Anac ha evidenziato “l’irragionevole prassi di codesta spettabile Amministrazione comunale di nominare, senza alcuna motivazione plausibile, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per periodi estremamente brevi”.

Una scelta simile, ha chiarito l’Autorità, finisce per svuotare di contenuto il dettato normativo e gli orientamenti in materia, che attribuiscono all’incarico di Rpct una funzione di presidio strategico della legalità e, per questo, richiedono stabilità, autonomia e continuità. Un incarico annuale o addirittura semestrale, privo di motivazioni puntuali, impedisce infatti di portare a compimento il ciclo di programmazione triennale e non consente di valorizzare le competenze acquisite dal responsabile.

Per questo, l’Anac ha raccomandato al Comune siciliano il conferimento dell’incarico al segretario comunale o a un dirigente interno, precisando che la durata deve coprire almeno un intero ciclo di programmazione, con la possibilità di una sola proroga. La ratio è quella di garantire la necessaria stabilità e favorire una reale cultura della prevenzione della corruzione.

Tags: ANAC, RPCT