Con la sentenza n. 16773 del 23 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha escluso l’applicabilità del divieto di monetizzazione delle ferie (di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012) nei confronti dei dipendenti delle società in house, poiché la natura privata del datore di lavoro esclude ogni limitazione al diritto del lavoratore.
Invero, riguardo alla società in house, per quanto intesa come articolazione organizzativa dell’ente, ove posta in una situazione di delegazione organica o addirittura di subordinazione gerarchica, alla luce di una disamina materiale, si determina solo una responsabilità aggiuntiva (contabile) rispetto a quella comune – secondo i dettami di Cass. s.u. 26283/2013, poi ripresi dall’art. 12 d.lgs. n.175 del 2016 – ma senza il prospettato effetto di perdere l’applicazione dello statuto dell’imprenditore. Le norme speciali volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, non possono dunque incidere sul modo in cui essa opera nel mercato, né possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamento di terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica. Per altro verso, la soggezione al potere di vigilanza e di controllo pubblico, che consista nella verifica della correttezza dell’espletamento del servizio comunale svolto, riguarda la vigilanza dell’attività operativa della società nei suoi rapporti con l’ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi.
È dunque corretta l’impostazione seguita dalla corte territoriale con la sentenza gravata che – in sintesi – ha rispettato la necessità ribadita dai ricordati arresti di questa s.c.: per le società a partecipazione pubblica vanno tenuti distinti gli ambiti e quindi le stesse vanno assoggettate a regole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei settori di attività in cui assume rilievo preminente rispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d’intervento, mentre devono essere assoggettate alle normali regole privatistiche ai fini della gestione delle ferie e dei rapporti con i dipendenti.