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Ministero del Lavoro: indicazioni per l’accesso ai contributi per l’assunzione di assistenti sociali

Come noto, le disposizioni contenute nei commi 797 e seguenti della Legge di Bilancio 2021 sono finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) del territorio nazionale.

Le norme in esame prevedono in particolare l’attribuzione a ciascun Ambito territoriale di un contributo così determinato:
• €.40.000 annui per ogni operatore equivalente a tempo pieno con qualifica di assistente sociale, assunto a tempo indeterminato dall’ATS, ovvero dai comuni che ne fanno parte ed effettivamente impiegato nei servizi sociali territoriali, eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
• €.20.000 annui per ogni operatore equivalente a tempo pieno con qualifica di assistente sociale, assunto a tempo indeterminato dall’ATS, ovvero dai comuni che ne fanno parte ed effettivamente impiegato nei servizi sociali territoriali, eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Orbene, nelle more della definizione delle modalità attraverso le quali gli Ambiti territoriali potranno accedere al previsto contributo e in vista della scadenza del prossimo 28 febbraio per la presentazione dei prospetti riassuntivi di cui all’art. 1, comma 798, della Legge di Bilancio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto Ministeriale n. 15 del 4 febbraio 2021, concernente le modalità di suddivisione del contributo assegnato a ciascun Ambito territoriale fra i diversi possibili beneficiari.

In proposito occorre segnalare altresì la Nota ufficiale n. 1139 del 4 febbraio 2021, con cui lo stesso Ministero ha fornito l’importante precisazione che il contributo previsto dalle disposizioni sopra richiamate non costituisce un contributo “una tantum”, ma un finanziamento stabile a copertura dei costi di ogni assistente sociale (equivalente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato eccedente e non esuberante le soglie minima e massima sopra richiamate.

Al fine di aiutare i Comuni nell’applicazione di queste disposizioni, Anci ha predisposto una apposita Nota che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.