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Mantenimento società partecipate: rilevano il vincolo di scopo ed il vincolo di attività

Con la deliberazione n. 77/2020, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ribadisce un’importante indicazione contenuta nel D. Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico delle società a partecipazione pubblica): ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti soci sono tenuti a valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero il cd. vincolo di scopo ed il cd. vincolo di attività, a prescindere dal fatto che una partecipazione pubblica sia tale da poter qualificare una società pubblica in termini di “ente in house”.

Con vincolo di scopo si intende che l’oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; con il vincolo di attività si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui al c. 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2020:

  1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  2. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  3. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
  4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Specificato quanto sopra, i magistrati contabili evidenziano altresì come i suddetti presupposti (vincolo di scopo e vincolo di attività) debbano essere valutati a prescindere dal fatto che una partecipazione pubblica sia tale da poter qualificare una società pubblica in termini di “ente in house”. Tale qualificazione rileva, invece, ai fini delle modalità con cui sono affidati i contratti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni.