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Manovra: come cambia la norma sulle pensioni dei dipendenti pubblici con l’emendamento del Governo

Come preannunciato nei giorni scorsi, il Governo ha depositato ieri in Commissione Bilancio al Senato un primo pacchetto di emendamenti alla Legge di bilancio, compreso quello sulle pensioni dei dipendenti pubblici.

Con l’emendamento in questione l’Esecutivo ha fatto un parziale dietrofront sulla revisione delle aliquote di rendimento previdenziali per le pensioni liquidate a far data dal 1° gennaio 2024, prevedendo:
– una limitazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, commi da 1 a 4, ai soli casi di accesso al pensionamento anticipato, indipendentemente dall’età anagrafica;
– l’esclusione dall’applicazione delle citate disposizioni dei soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e di tutti i lavoratori che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza o che vengono collocati a riposo d’ufficio per aver maturato l’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione;
– una attenuazione della riduzione del trattamento pensionistico in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri.

L’emendamento, tuttavia, prevede anche una revisione del sistema delle decorrenze (finestre) per il pensionamento anticipato (indipendente dall’età anagrafica) dei soggetti iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). In particolare, rispetto alla legislazione vigente, per i soggetti sopra indicati è previsto un posticipo della decorrenza di 1 mese se maturano i requisiti nel 2025, di 2 mesi se maturano i requisiti nel 2026, di 4 mesi se maturano i requisiti nel 2027 e di 6 mesi se maturano i requisiti dal 1° gennaio 2028.