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Limiti per l’esclusione dal tetto del salario accessorio degli incentivi monetari a favore del personale di polizia locale

Come noto, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha già avuto occasione di approfondire in passato natura e disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti da infrazioni al Codice della strada, destinabili – ex artt. 56 quater e 67 CCNL “Funzioni locali” del 21 maggio 2018- al “fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento urbano dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

In particolare, con deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, la Sezione ha affermato che i proventi previsti dall’art. 208 del Codice della Strada rientrano nell’ambito del divieto posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, “in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio”. Ad escludere che tale fattispecie sia ricompresa nella deroga al vincolo di finanza pubblica in esame, vi è anche la circostanza per cui, laddove il personale “non potesse essere remunerato per via del raggiungimento del limite di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, le disposizioni di cui all’art. 208 non rimarrebbero inattuate, potendo i proventi delle sanzioni essere comunque destinati verso le molteplici altre finalità previste dalla norma”.

Con la delibera in esame la stessa Sezione ha tuttavia anche ammesso l’esclusione degli incentivi in parola dal già menzionato vincolo di finanza pubblica, qualora l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio. In tal caso, infatti “per la parte in cui i maggiori proventi riscossi vadano a confluire nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”.

Ciò detto, occorre chiedersi se tale deroga valga soltanto per le eccedenze di incassi contravvenzionali derivanti da accertamenti del medesimo esercizio finanziario o anche per quelle aventi titolo in accertamenti di plurimi e pregressi esercizi finanziari.

A questo interrogativo ha fornito recentemente riscontro la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte con deliberazione n. 171/2021/PAR.

Secondo il Collegio, le esigenze di contenimento della spesa, insite nel vincolo posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in esame, rendono necessaria una soluzione restrittiva del quesito, anche al fine di evitare che un aumento incondizionato delle risorse stanziabili per il trattamento retributivo accessorio possa dar luogo ad una lievitazione altrettanto incondizionata della base retributiva, che dovrà essere considerata per il calcolo degli incrementi stipendiali in vista dei rinnovi della contrattazione collettiva.

Per i principi sopra esposti, risulta imprescindibile che le risorse finanziarie previste dall’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 e destinate alla retribuzione accessoria di parte variabile si esauriscano nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale e monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nello stesso esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi. Solo in questo momento le maggiori risorse destinate all’integrazione salariale troverebbero giustificazione in quanto eziologicamente connesse ad un effettivo incremento di efficienza amministrativa indotta dai progetti attuati dal personale di polizia locale. A tali condizioni le maggiori entrate risulterebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell’ente e come tali utilizzabili in chiave di emolumenti addizionali.

La Sezione concorda, pertanto, con le argomentazioni esposte nel parere reso dalla Sezione Controllo Marche n. 3/2020/PAR in data 10 marzo 2020, secondo il quale, in estrema sintesi, “Laddove all’ente venisse consentito di escludere dal tetto di spesa ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 un’implementazione della parte variabile del Fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale pari alla quota differenziale tra le riscossioni dei proventi contravvenzionali realizzate nel precedente esercizio e quelle realizzate nell’esercizio corrente, ma provenienti anche da accertamenti compiuti nell’esercizio precedente o, addirittura, provenienti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi più remoti), verrebbe meno quel biunivoco nesso di connessione funzionale ed eziologica tra maggiori riscossioni ed implementazione del progetto di efficientamento della sicurezza urbana e stradale”.

Infatti, qualora confluisse nel Fondo risorse decentrate un’eccedenza di incassi comprensiva anche di accertamenti derivanti da esercizi pregressi, verrebbe meno quell’imprescindibile collegamento programmatico-funzionale tra maggiori riscossioni di un dato esercizio finanziario e l’attuazione dei progetti di potenziamento urbano in esso previsti. Si tratterebbe cioè della riscossione di entrate non generate per effetto dell’attività incentivata e, pertanto, non finanziariamente neutrali per il bilancio dell’ente né utilizzabili per l’erogazione del trattamento accessorio incentivante.

Parimenti condivisibile, a giudizio del Collegio, è l’osservazione recata dalla citata delibera della Sezione Marche, per la quale “consentendo all’ente di ricomprendere nella suddetta quota esentabile dal limite di spesa in questione qualsiasi provento contravvenzionale riscosso nell’esercizio corrente, quale che fosse l’esercizio da cui provenisse il relativo accertamento, la corresponsione di tali emolumenti incentivanti resterebbe priva di qualsivoglia limite quantitativo, ed anzi, potrebbe addirittura fomentare la distorta prassi di ritardare o posticipare appositamente la riscossione dei suddetti proventi al fine di implementare discrezionalmente la quota variabile del Fondo da poter destinare alla suddetta finalità, vanificando così la ratio calmieratrice delle dinamiche retributive, sottesa alla norma stessa” (Sez. Contr. Marche, Del. n. 3/2000, cit.).

Infatti, ricomprendendo nelle eccedenze di incassi anche gli introiti contravvenzionali provenienti da accertamenti di esercizi pregressi, forte sarebbe il rischio di creare incertezza in ordine all’esatta individuazione dei parametri cui ancorare i limiti di spesa massima consentiti, attribuendo di fatto in tal modo all’ente comunale la facoltà di decidere liberamente ed autonomamente l’entità delle risorse da destinare all’erogazione degli emolumenti integrativi incentivanti. Ciò potrebbe determinare conseguenze elusive del vincolo di spesa di cui all’art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017, facendone venire meno la sua fondamentale funzione contenitiva della spesa pubblica. A ben vedere, solo una specifica previsione di spesa parametrata alle eccedenze di incassi causalmente riconducibili agli accertamenti dell’esercizio finanziario in cui trova attuazione il progetto, consentirebbe di definire adeguatamente il limite cui ancorare la corresponsione del trattamento salariale accessorio per evitare l’erogazione di emolumenti integrativi indebiti incidenti in maniera negativa sugli equilibri di bilancio dell’ente.