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Limite trattamento accessorio PO in caso di convenzione

Con la recente deliberazione n. 116 /2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha ricordato che l’art. 23, c. 2 d.lgs. n. 75/2017, nell’individuare un valore soglia per il trattamento accessorio, fa espresso riferimento all’”ammontare complessivo delle risorse”, dovendosi, quindi, intendere come rientranti nel computo tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio, ivi comprese quelle destinate a finanziare le posizioni organizzative (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, n. 151/2023/PAR, 115/2023/PAR, Sezione di controllo per la Puglia n. 27/2019/PAR e n. 99/2018/PAR).

Ciò premesso, le Sezioni regionali di controllo si sono più volte espresse sul tema, affermando che il valore della spesa da considerare ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative corrisponde a quello stanziato direttamente in bilancio, sempre che tale valore sia corrispondente a quello complessivo contrattualmente previsto da attribuire ai dipendenti titolari delle posizioni organizzative (Sezione di controllo per la Sicilia, n. 172/2018/PAR, Sezione di controllo per la Lombardia n. 20/2019/PAR). In merito poi agli enti che ricorrono a convenzioni per l’utilizzo del personale, le Sezioni regionali hanno più volte ribadito che il limite di spesa va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenute da ciascun ente aderente alla convenzione, computando pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio (cfr. Sezione di controllo per la Toscana, n. 59/2017/PAR, Sezione di controllo per il Piemonte, n. 182/2017/PAR e Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 70/2015/PAR).

Nel condividere gli orientamenti sopra riassunti, la Sezione regionale ligure ha evidenziato che il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli altri enti aderenti alla convenzione genererebbe un aumento fittizio del limite del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti aderenti alle convenzioni.