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Lettere di patronage: accantonamento a fondo rischi se c’è rischio soccombenza

La Corte dei conti – Sezione di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 36/2020, offre un’interessante disamina circa le procedure contabili più prudenti da osservare in caso di rilascio di garanzie atipiche da parte dell’ente locale.
Lo spunto è offerto dal caso presentato da un Comune che richiede un riscontro circa “l’eventuale idoneità di una missiva di patronage, sottoscritta dall’ex sindaco, richiamata dai creditori della società (partecipata in house dal Comune istante, ndr) ma non in possesso dell’Ente, redatta in difetto di competenza e di procedura, ad obbligare l’Ente nei confronti dei creditori della società”.
Pur a fronte di diverse eccezioni di ammissibilità oggettiva, la Corte dei conti evidenzia come, ai sensi della lett. h) del punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, in caso di contenzioso in cui ci siano significative probabilità di soccombere, non appaia eludibile “l’obbligo dell’Ente di accantonare un congruo importo al fondo rischi per il contenzioso, parametrato non solo alle spese legali, ma anche all’entità dell’avversa pretesa e alle probabilità di accoglimento, vincolando una congrua quota del risultato di amministrazione, al fine di poter adempiere prontamente in caso di transazione o di condanna”. 
I magistrati contabili evidenziano tuttavia come la prudente trattazione contabile del rilascio di garanzie tipiche ed atipiche (tra cui le lettere di patronage) richieda di applicare, già a partire dall’esercizio in cui vengono rilasciate tali garanzie, quanto raccomandato dal punto 5.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011: “il trattamento delle garanzie fornite dall’ente sulle passività emesse da terzi è il seguente: al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione … nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che, nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito”