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L’Ente è obbligato ad assicurare il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione

Pur ribadendo l’impossibilità per gli enti di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico (in virtù del divieto posto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha evidenziato che le stazioni appalti, in ossequio alla prescrizione generale di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sono tenute obbligatoriamente all’adozione a proprio carico di polizze assicurative per responsabilità civile e professionale del personale incaricato dell’attività di verifica della progettazione. Ciò risulta in particolare confermato da fattispecie normative di carattere eccezionale disciplinate dal nuovo codice appalti, secondo quanto prospettato dal relativo allegato I.7 nel combinato disposto di cui agli artt. 34 co.2 lett. c)-d) e 37 co. 3 e secondo quanto prescritto dall’art. 45 commi 5 e 7 in combinato disposto con l’Allegato I.10 del Codice.

Ponendo pertanto a raffronto la nuova ricostruzione normativa con le regole generali fissate dall’art. 28 Cost. e dagli artt. 93 TUEL e 22 D.p.r. n. 3/1957, il Collegio non può che prendere atto del carattere eccezionale di qualsiasi previsione normativa che trasli il rischio degli effetti risarcitori del danno extracontrattuale a carico della compagnia assicurativa (conforme in tal senso Sezione Regionale Piemonte n. 126/2017/PAR). In continuità con una linea interpretativa già affermatasi nella giurisprudenza di questa Corte (Sezione Regionale Sardegna n. 6/2021/PAR e Sezione Regionale Lombardia n. 665/2011/PAR) assume quindi rilevanza decisiva il principio fissato dall’art. 14 disposizioni preliminari al codice civile (c.d. Preleggi) secondo cui “le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

Alla luce di ciò il Collegio ritiene non permangono ragioni ostative all’applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione per responsabilità civile professionale del personale.

È quanto affermato dalla Sezione regionale piemontese nella recente deliberazione 89/2023/PAR.