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La gestione dello stadio comunale va ricondotta nell’ambito degli affidamenti di servizi pubblici locali

Con Atto di segnalazione n. AS2139/2026, pubblicato sul Bollettino del 2 febbraio scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato formula il proprio orientamento sulla gestione degli stadi comunali, che ritiene debba ricondursi nell’alveo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

L’Atto di segnalazione, indirizzato all’ANCI, prende spunto dall’analisi di diverse relazioni di ricognizione dei servizi pubblici locali pubblicate sul portale dell’ANAC.

Dalle informazioni raccolte nell’indagine dell’AGCM, tra cui il riscontro anche della “Relazione sui servizi pubblici 2025” predisposta dal CNEL, è emerso che, rispetto alle modalità di affidamento del servizio di gestione dello stadio comunale, gli Enti hanno adottato due diverse tipologie di approccio:

  • una minoranza di Comuni ha affidato tale servizio mediante una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di una concessione di servizi. In questi casi, la società calcistica cittadina selezionata in qualità di affidataria si occupa;
  • la maggioranza dei Comuni oggetto di esame ha sottoscritto, invece, con la società o le società calcistiche cittadine una convenzione per la “concessione in uso di bene demaniale” o di bene patrimoniale”, a fronte della corresponsione di un canone annuale per l’utilizzo dello stadio comunale.

In aggiunta a quanto sopra, relativamente alle modalità di affidamento dei servizi commerciali negli spazi afferenti allo stadio, l’AGCM registra come gli stessi vengano normalmente inclusi nell’ambito della concessione. Tuttavia, laddove è prevista la possibilità di sub affidamento a terzi, soltanto in limitati casi il contratto o la convenzione indicano specificatamente di procedere ad esso tramite evidenza pubblica.

Sulla base di quanto riscontrato dalla propria analisi, l’Antitrust osserva come “Al riguardo, va osservato che, secondo una costante giurisprudenza, la gestione degli impianti sportivi comunali assume i caratteri tipici di un servizio pubblico locale. L’utilizzo del patrimonio comunale si fonda infatti sulla promozione dello sport che, insieme all’effetto socializzante, funge da strumento a beneficio della salute dei cittadini nonché della vitalità sociale della comunità.
Con specifico riferimento alla distinzione tra concessione di “servizi” e concessione di “bene patrimoniale”, la più recente giurisprudenza afferma che “[s]ebbene la questione sia stata a lungo controversa, è prevalsa nella giurisprudenza amministrativa più recente la qualificazione della concessione della gestione di impianto sportivo comunale come concessione di pubblico servizio piuttosto che come concessione di bene pubblico. L’affermazione giurisprudenziale, che si condivide, si basa sulla considerazione <<della centralità del momento della “gestione” (che prefigura come meramente strumentale l’affidamento del bene di proprietà pubblica)>> (in termini Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858, seguita da Cons. Stato V, 18 agosto 2021 n. 5915 e id., V, 14 marzo 2022, n. 1784)”. Da ciò discende che l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma piuttosto in quello della concessione di servizi.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi commerciali nelle aree afferenti allo stadio comunale, l’AGCM esprime considerazioni rilevanti a tutela sia della collettività che dei principi di concorrenza e mercato: “In proposito, si ritiene opportuno evidenziare l’importanza di valorizzare al meglio gli spazi commerciali afferenti allo stadio, a beneficio della cittadinanza e del mercato, disponendo che gli stessi vengano affidati mediante procedure concorrenziali, trasparenti e aperte, direttamente da parte dell’Ente, oppure con opportune clausole da inserire nei pertinenti contratti di servizio con il gestore unitamente ad attività di vigilanza e monitoraggio sull’esecuzione delle stesse. Tali attività, infatti, ben potrebbero essere gestite anche da soggetti diversi dagli affidatari dell’impianto, e quindi, in tal caso, restare scorporate dall’affidamento principale e venire messe a gara direttamente dall’Ente.

Tags: Impianti sportivi, servizi pubblici locali, Stadio comunale