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La Corte dei conti conferma l’inquadramento della gestione della farmacia comunale come SPL a rilevanza economica

A fronte del quesito formulato da un comune circa i riflessi che la recente sentenza C-715/23 del 10 luglio 2025 della Corte di giustizia europea sul servizio farmaceutico avrebbe prodotto sulla concessione che l’ente ha in essere con una società mista per la gestione della propria farmacia comunale, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 336/2025/PAR, ha evidenziato come con tale sentenza, la Corte di giustizia europea “nell’interpretare la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, si è limitata a individuare la disciplina della “direttiva concessioni” applicabile all’affidamento della gestione di una farmacia, senza qualificare il servizio farmaceutico come servizio sociale in quanto tale (….)

Dal punto di vista degli obblighi di governance che ricadono in capo al comune in quanto titolare della concessione ed affidante del servizio di gestione della farmacia comunale, restano validi tutti gli adempimenti previsti dal quadro normativo vigente:

2.3 I servizi pubblici locali, pertanto, continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e le partecipazioni pubbliche dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuno secondo i rispettivi profili. Né consta a questa Sezione che la gestione di una farmacia comunale sia qualificata altrove dalla legge come servizio sociale. Per quanto il servizio farmaceutico abbia un’innegabile funzione sociale, infatti, la giurisprudenza amministrativa, nota allo stesso interrogante e non smentita dalla recente sentenza della Corte di giustizia, qualifica la gestione di una farmacia comunale quale servizio pubblico di rilevanza economica. D’altra parte, la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, non contempla le farmacie tra i servizi sociali.
2.4. Alla società a totale partecipazione pubblica o mista, costituita o partecipata da un comune per la gestione delle farmacie di propria titolarità, dunque, dovranno essere applicate volta per volta tutte le pertinenti disposizioni dei decreti legislativi n. 267/2000, n. 201/2022 e n. 175/2016.

Tags: Gestione farmacie, Ricognizione SPL