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Inps: precisazioni sulla valutabilità ai fini TFS/TFR della retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali

Con messaggio n. 1272 del 3 aprile 2023, l’Inps ha fornito specifici chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali.

In proposito l’Istituto ha evidenziato che la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Nello specifico:
– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;
– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 – € 2.065,83 – € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di 5, 10, 15 anni – alla predetta data).

Poiché la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del CCNL in oggetto del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei “trattamenti di fine servizio comunque denominati”.