Gli orientamenti della Corte dei conti rispetto alla gestione delle partecipazioni in società di capitali da parte degli enti locali appaiono sempre più rigorosi: a fronte di un quadro normativo che è stato riordinato quasi un decennio fa (il TUSP è entrato in vigore il 23/09/2016), i magistrati contabili non mancano di rilevare situazioni di inerzia in cui i soci pubblici tardano o temporeggiano nell’adottare misure di razionalizzazione improcrastinabili secondo le disposizioni vigenti. Tale situazione di inerzia può essere foriera, sempre secondo i magistrati contabili, di possibili sanzioni amministrative.
Esemplificativo in tal senso, il caso affrontato nella deliberazione n. 38/2025/VSG adottata dalla Sezione regionale di controllo per l’Umbria, in cui un ente locale motiva il mantenimento della partecipazione in una società che non presenta più i requisiti di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso ente, con i rilevanti oneri fiscali da sostenere nel caso si procedesse con la liquidazione della partecipata. Tale approccio, secondo la Sezione di controllo umbra, può essere inquadrato come inadempienza all’obbligo di adottare il piano di razionalizzazione previsto dal c. 1 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, determinando le condizioni per la potenziale applicazione delle sanzioni previste dal TUSP.
Di seguito si riporta stralcio della deliberazione in oggetto: “è opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 20, comma 7, TUSP, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, del medesimo art. 20, da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, irrogata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Con riferimento alla fattispecie in esame, è bene quindi precisare che il piano di razionalizzazione, la cui mancata adozione implica la soggezione ad una sanzione pecuniaria anche gravosa, deve recare “specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione”, e che la cristallizzazione o la sterile reiterazione delle procedure asseritamente attuative potrebbe configurare, nei fatti, una surrettizia elusione del disposto normativo, alla quale potrebbero fare seguito le predette iniziative sanzionatorie”.