Skip to content

Indicazione dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati

Nel corso dell’ultima riunione ARCONET, seduta del 20 gennaio scorso, è stato presentato il programma dei nuovi controlli BDAP sui bilanci armonizzati.

Con riferimento al bilancio consolidato si prevede quanto segue:
– acquisizione della delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate) a partire dal bilancio consolidato 2020;
– gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato – dal bilancio consolidato 2020;
– controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale – dal bilancio consolidato 2021;
– controlli bloccanti per SDB (schemi di bilancio) trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021 – controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020.

Con riferimento al rendiconto si prevede quanto segue:
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale – dal rendiconto 2020; 
– controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021 – controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;
– controlli bloccanti per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale sul conto economico (almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021 – controlli non bloccanti dal rendiconto 2020.

E’ utile evidenziare che in merito alla delibera con cui l’Ente dichiara di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL (enti con meno di 5000 abitanti) la Commissione chiarisce in via definitiva che:
–    l’adozione della delibera inviata per esercitare la facoltà di NON tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l’esercizio della facoltà di NON redigere il bilancio consolidato;
–    la VALIDITA’ della delibera si estende, senza perciò dover procedere annualmente a palesare l’esercizio della facoltà, fino all’anno in cui l’Ente decide di tenere la contabilità economico patrimoniale o all’anno in cui viene a mancare il presupposto della popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

BDAP effettuerà il controllo sul numero di abitanti ai fini del valido recepimento delle delibere inviate.

Sempre in sede di trasmissione dei dati di Rendiconto la Commissione rammenta che non sono stati resi bloccanti i controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 di dettaglio dell’avanzo di amministrazione.

Con riferimento ai Dati contabili analitici – DCA sono previsti:
– controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021 – controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;
– controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio – dal rendiconto 2021.