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Incidenza sulle facoltà assunzionali delle procedure di mobilità volontaria

Recentemente la Ragioneria generale dello Stato ha rilasciato un nuovo parere in materia di reclutamento di personale mediante procedure di mobilità volontaria, anche intercompartimentale, tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Detto parere è finalizzato in particolare a chiarire il concetto di “neutralità finanziaria” di tale forma di trasferimento di personale ai fini dei saldi di finanza pubblica, con specifico riferimento alle procedure attivate dalle amministrazioni dello Stato.

Il chiarimento reso, infatti, distingue tra il reclutamento di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni soggette a “regimi vincolistici in materia assunzionale” basati sul turn over, le cui procedure pertanto assumono natura di neutralità finanziaria, rispetto al reclutamento di personale proveniente da pubbliche amministrazioni il cui regime assunzionale – sulla base dell’evoluzione normativa intervenuta in materia – è invece correlato alla sostenibilità finanziaria a regime delle assunzioni.

In tale ultimo caso, gli oneri del personale acquisito in mobilità dovranno essere computati dalle amministrazioni riceventi a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

A tale fine, la RGS fornisce una pregevole ricognizione generale della vigente normativa di regolamentazione delle assunzioni a tempo indeterminato riferita ai principali settori pubblici rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.