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Incentivo al posticipo del pensionamento: pubblicata la circolare Inps con le istruzioni

Come noto, l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha previsto un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo che tale misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata.

Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per le predette forme di pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).

La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
– il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
– gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

Infatti, l’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 prevede altresì che all’incentivo in trattazione si applica l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Sul punto, acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate, si precisa che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.

È quanto precisato dall’Inps nella circolare n. 102 del 16 giugno 2025, con la quale l’Istituto ha illustrato gli adempimenti previdenziali connessi alla misura di incentivo al posticipo del pensionamento e ha fornito le necessarie istruzioni per la gestione dei medesimi.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente, precisa la circolare, costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.

Fermo restando quanto chiarito in precedenza, la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata.

In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. Conseguentemente, non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o conseguito l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.

La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (cfr. l’art. 1, comma 6, del decreto attuativo).

Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

Tags: Pensioni