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Incarichi dirigenziali esterni: sulla previa verifica di professionalità interne CdS e CdC restano su posizioni diverse

Come noto, secondo la più recente giurisprudenza (si veda la sentenza del TAR Calabria n. 456 del 17 luglio 2019), “… la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, non può derogare dal rispetto delle prescrizioni dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni:
– l’incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la correlata professionalità sia “non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”; occorre, quindi, preliminarmente dimostrare, l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria;
– gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi (Cass. civ. Sez. lavoro, 22-02-2017, n. 4621)
”.

Pertanto, secondo la citata giurisprudenza, è “principio basilare del nostro ordinamento, da tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, quello in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale”.

Tuttavia permangono ancora talune incertezze sull’esatta interpretazione dell’inciso “non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”.

Recentemente, infatti, il Consiglio di Stato (si veda la sentenza n. 4600 del 17 luglio 2020) ha avuto modo di precisare che «l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell’Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questo senso depone l’uso del plurale “ruoli” sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa».

Secondo una diversa soluzione interpretativa, rinvenibile in plurimi pronunciamenti della giurisprudenza contabile, la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione” va invece riferita ai soli ruoli dirigenziali dell’amministrazione.

Con la recentissima deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV, la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha nuovamente confermato che «la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”, contenuta nel comma 6 dell’art. 19 più volte citato, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti».

La Sezione infatti, in linea con i numerosi precedenti, osserva che «il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale è ammesso “solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’amministrazione; con ciò rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di competenze non rinvenibili nei ruoli  dell’amministrazione, presupposto, quest’ultimo, in assenza del quale l’incarico non può essere conferito. La non rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto. Sotto quest’ultimo profilo, vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, la previa ricerca all’interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell’amministrazione realizza, a un tempo, l’interesse di quest’ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l’interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum (cfr. Sez. centr. contr., delibera SCCLEG 36/2014/PREV e, da ultimo, Sezione controllo Lazio, delibera n.  82/2022/PREV, con molteplici richiami)».

Tale conclusione, precisa ancora la delibera, «è rafforzata da un elemento testuale: il primo periodo del comma 6 fa espresso riferimento ai “ruoli di cui all’art. 23”, concernente la disciplina dei dirigenti di ruolo. A ciò deve aggiungersi che, aderendo alla tesi prospettata dall’Amministrazione, la conseguenza sarebbe l’introduzione di un obbligo di preventivo interpello diretto a quanti ricoprono posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza – i.e. non ancora dirigenti – al di fuori di un’espressa previsione normativa. L’affidamento di tali incarichi deve essere preceduto dalla predisposizione ex ante dei criteri, così da impedire una scelta basata esclusivamente sulla fiducia e sull’intuitus personae; pur essendo insiti nelle procedure per “l’individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali” (cfr. Corte dei conti Sezione controllo Campania, delibere n. 218/2017/PREV e n. 102/2018/PREV)».